I contributi regionali erogati agli allevatori nel 2018 “sono aiuto di Stato illegale”

Lo scrive, nel parere richiesto dalla Corte dei Conti, il Servizio giuridico della Commissione europea, precisando però che vi è solo una procedura per accertare la compatibilità di una misura con il mercato interno. La sua notifica alla Commissione stessa.
Bovine al pascolo
Cronaca

“La misura relativa ai cosiddetti ‘premi genetici’ per l’importo complessivo di euro 2.872.192,20, assegnati dalla Regione Valle d’Aosta agli allevatori nell’anno 2018 per il tramite dell’Associazione AREV” – che secondo la Corte dei conti non risponde al regolamento di esenzione dalla procedura di verifica della Commissione europea, e nemmeno al regime di aiuti “de minimis” – “configura un aiuto di Stato ai sensi” del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

E’ quanto si legge nel parere, del Servizio Giuridico della Commissione europea, richiesto dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, nell’ambito del giudizio in cui sono chiamati in causa tredici amministratori regionali che, nel 2018, adottarono le due delibere relative agli aiuti (i componenti delle giunte presiedute, al tempo, prima da Laurent Viérin e poi da Nicoletta Spelgatti) e i tre dirigenti che le curarono, assieme ad altri atti del ciclo amministrativo.

La magistratura contabile aveva inviato a Bruxelles tutte le sentenze parziali e le ordinanze che si sono susseguite nel corso del giudizio. La risposta è datata 7 aprile ed in essa si legge ancora che “non essendo stata notificata alla Commissione prima della sua messa in esecuzione, tale misura configura un aiuto di Stato illegale, con conseguente obbligo di recupero”. Tuttavia, il documento continua spiegando che “la presentazione di un parere” non rientra “tra i quadri entro i quali la Commissione può pronunciarsi in merito alla compatibilità di una misura di aiuto con il mercato interno”.

Alla luce di questa premessa, scrive la Commissione, “il giudice nazionale potrebbe considerare di invitare lo Stato membro a notificare la misura alla Commissione, affinché questa possa adottare una decisione in merito alla compatibilità dell’aiuto contestato in una delle forme previste dal regolamento” di procedura. In sostanza, il parere non è lo strumento con cui possa essere messa nero su bianco la natura della misura, perché il percorso con cui ciò può essere appurato è esclusivamente la notifica della misura alla Commissione, con relativo pronunciamento.

La natura dei contributi di aiuti di Stato

Alla natura della misura erogata in Valle, il parere giunge partendo dal presupposto che “gli aiuti di Stato sono generalmente vietati se falsano la concorrenza”. I contributi in questione “conferiscono un vantaggio agli agricoltori beneficiari sotto forma di sovvenzioni dirette. Le misure sollevano quindi tali beneficiari dai costi che dovrebbero sostenere in normali condizioni di mercato. Il vantaggio corrisponde all’importo del finanziamento versato”.

Siccome “il finanziamento è stato concesso solo alle imprese di un determinato settore , e solo a quelle che soddisfano certi requisiti, esso ha carattere selettivo”. In particolare, “il finanziamento è stato concesso all’Associazione (l’AREV, ndr.) per il rimborso agli allevatori dei costi per l’organizzazione e la partecipazione a concorsi, scambi, fiere ed esposizione da parte degli agricoltori della Regione”.

Quindi, “il finanziamento è in grado di falsare la concorrenza, in quanto rafforza la posizione concorrenziale dei beneficiari” Poiché “il regime riguarda settori e imprese che partecipano agli scambi tra Stati membri, vi è il rischio che l’aiuto possa falsare la concorrenza e incidere su tali scambi”. Alla luce delle informazioni a disposizione della Commissione, le misure “costituiscono aiuti di Stato”.

La compatibilità degli aiuti con il mercato interno

Nel parere, il servizio Giuridico della Commissione europea ricorda poi che, con le sentenze parziali adottate nel corso del procedimento alla Corte dei conti, “i giudici nazionali hanno concluso che gli aiuti in questione non erano conformi alle condizioni poste dal regolamento 702/2014”, sulla compatibilità con il mercato interno di alcune categorie di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e nelle zone rurali, esentandole dall’obbligo di notifica preventiva alla Commissione.

“Di conseguenza, non essendo stati notificati alla Commissione ed essendo già stati concessi, tali aiuti devono considerarsi illegali, – è scritto nel parere – in quanto l’Italia (e la Regione Valle d’Aosta) non hanno rispettato l’obbligo di notifica ed il connesso obbligo di stand still” di cui al Trattato di funzionamento dell’Unione. Immediatamente successivo è il richiamo al fatto che è imposto “agli Stati membri l’obbligo di recuperare dai beneficiari gli aiuti di Stato illegali, compresi gli interessi”.

Nessun procedimento di recupero in corso

Al riguardo, “al momento, la Commissione non è a conoscenza di procedimenti di recupero da parte della Regione Valle d’Aosta o di altre amministrazioni competenti nei confronti dei beneficiari degli aiuti illegali in questione”. In un caso del genere, “in cui la Commissione non ha adottato alcuna decisione in merito alla compatibilità dell’aiuto in questione con il mercato interno, né ha avviato un’investigazione a riguardo, il giudice nazionale potrebbe, ad esempio, ordinare il recupero mediante un conto bloccato, in attesa che lo Stato membro notifichi l’aiuto in questione alla Commissione per ottenere una decisione in merito alla sua compatibilità con il mercato interno”.

Se i giudici nazionali, come la Commissione, sono competenti a interpretare la nozione di aiuto di Stato, come menzionato “nelle sentenze parziali” della Corte dei Conti, per il Servizio giuridico della Commissione “la valutazione della compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno rientra nella competenza esclusiva della Commissione, sotto il controllo dei giudici dell’Unione”.

La notifica, unico strumento di verifica della compatibilità

Ciò avviene “dopo un’adeguata notifica da parte degli Stati membri, a seguito di una denuncia formale, o d’ufficio”. Qualora “la misura fosse stata notificata alla Commissione nel 2016, prima della concessione dell’aiuto”, la Commissione avrebbe valutato la loro compatibilità ai sensi di due sezioni degli “orientamenti del 2014 per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, applicabili al momento della notifica”.

Tale valutazione non può però avvenire nell’ambito dell’emissione di un parere – perché “non rientra tra i quadri entro i quali la Commissione può pronunciarsi in merito alla compatibilità di una misura di aiuto con il mercato interno”. Da qui, la prospettazione per cui “il giudice nazionale potrebbe considerare di invitare lo Stato membro a notificare la misura alla Commissione, affinché questa possa adottare una decisione in merito alla compatibilità dell’aiuto contestato in una delle forme previste dal regolamento di procedura”. La palla passa quindi ora alla Corte dei Conti.

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