Abuso edilizio sulle piste di Pila, “no” del Tar ai ricorsi dei proprietari

I giudici amministrativi hanno bocciato l’impugnazione, da parte della società “La Nouva”, del provvedimento con cui il comune di Gressan negava la sanatoria per le opere realizzate “in modo asseritamente abusivo”.
Sciatori sulle piste
Cronaca

Per il Tar della Valle d’Aosta, atteso che “la nuova volumetria” non è “certo conforme alla disciplina urbanistica attualmente vigente”, non si vede come “il Comune di Gressan avrebbe potuto esimersi dall’assumere” un diniego alla domanda di sanatoria di opere edilizie realizzate “in modo asseritamente abusivo” sulle piste del comprensorio di Pila, in un’area soggetta a più vincoli.

È la conclusione dei giudici amministrativi, nel respingere il ricorso presentato dalla società “La Nouva”, di Sandro Martinet ed altri, su vari atti dell’amministrazione comunale dell’envers, riguardanti interventi attuati per aumentare la ricettività del bar-ristorante “La Châtelaine”, nel domaine skiable della conca tra l’Emilius e la Pointe du Drinc, già apparso in una puntata de “Il Vicequestore Schiavone”.

La società aveva impugnato dinanzi al Tar, nell’ordine, una diffida a rimuovere le opere del novembre 2017, un’ordinanza di demolizione dell’aprile 2018 e, in ultimo, una determinazione dell’ottobre 2018 che comunicava la conclusione negativa del procedimento di sanatoria proposto al Comune dai ricorrenti. La sentenza pubblicata oggi, martedì 4 giugno, ritiene superati dalla situazione i ricorsi contro i primi due provvedimenti e si concentra sull’ultimo.

Tra le principali opere oggetto della contestazione, un “dehors eseguito difformemente da quanto autorizzato dal Suel”, due “cantine trasformate rispettivamente in spogliatoio e camera del gestore”, nonché un “alloggio realizzato in assenza di titolo abilitativo”. A completare il quadro delle contestazioni, la chiusura di un portico, una tettoia, e una bussola d’ingresso non autorizzata.

Per il dehors e l’alloggio, “La Nouva” (dal nome della pista ove il locale sorge) aveva eccepito, tra gli altri motivi di opposizione, che si trattasse di opere pertinenziali del fabbricato esistente. Una tesi non accolta dai giudici, per i quali “siamo in presenza di manufatti autonomi o comunque modificativi di preesistenti manufatti, con la creazione di nuove superfici e e nuovi volumi, realizzati senza alcun titolo edilizio”.

Tale giudizio origina dalla constatazione che “non ci si può esimere dall’evidenziare (ed il rilievo, come si può agevolmente comprendere, ha carattere assorbente) che l’immobile di proprietà della ricorrente è ubicato in una sottozona” del Piano regolatore di Gressan in cui, per la presenza di molteplici vincoli (incluso quello idrogeologico), “non è ammessa la costruzione di alcun manufatto emergente dal terreno” e non sono possibili “ampliamenti planimetrici, sopraelevazioni e cambi di destinazione d’uso”.

Considerato, infine, che la possibilità di ampliamenti concessa da una legge regionale del 1998 (secondo i magistrati, invocata incongruamente nell’impugnazione) presuppone “che la specifica attività commerciale sia esercitata in un immobile che non sia da considerarsi – come nel caso di specie – anche solo parzialmente abusivo”, il ricorso non può che essere “riconosciuto infondato e, per ciò stesso, passibile di reiezione”.

Il fatto che fosse stata avanzata una nuova proposta di sanatoria era già emerso durante il processo penale cui Martinet, di Saint-Pierre, era stato sottoposto nel novembre scorso al Tribunale di Aosta. Tale argomento non era però servito ad evitargli una condanna, in primo grado, a 8 mesi di reclusione. La sospensione della pena era stata condizionata dal giudice alla rimozione delle opere, entro dodici mesi dall’esecutività della sentenza. Il giudizio del Tar è appellabile dinanzi al Consiglio di Stato. Gli accertamenti sui lavori erano stati svolti dal Corpo Forestale.

0 risposte

  1. tranquillo, con Salvini potrai completare l’opera e ampliare la bella terrazzona in cemento.

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