Cancellazione della Cgf dai gestori di rifiuti: dal Tar niente sospensione, si va all’udienza

L’azienda di Gignod, colpita da interdittiva antimafia, ha impugnato il provvedimento di revoca delle autorizzazioni per la gestione dei rifiuti. Rigettata oggi, giovedì 15 marzo, l’istanza di misura cautelare. Udienza sul merito del ricorso l’11 aprile.
Immagine di archivio.
Cronaca

Non ravvisando alcuna “situazione di estrema gravità od urgenza”, il presidente del Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta, Andrea Migliozzi, ha rigettato oggi, giovedì 15 marzo, l’istanza di misura cautelare monocratica chiesta della “C.G.F.”, società edile di Gignod, nel ricorrere contro la cancellazione dalla Sezione regionale dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali. Il provvedimento, che priva l’azienda delle autorizzazioni per la gestione dei rifiuti, era scattato lo scorso 15 gennaio, a seguito dell’emanazione, il 13 settembre 2017 da parte del Questore di Aosta, di un’interdittiva antimafia nei confronti della ditta.

La “C.G.F.” è assistita dagli avvocati Pasquale Siciliano e Fabiana Caterina Crotone. Nel non riconoscere la sospensione temporanea dell’efficacia dell’atto di cancellazione, il Presidente del Tar ha fissato l’udienza in Camera di consiglio, per la trattazione del merito del ricorso, al prossimo 11 aprile. I destinatari dell’impugnazione depositata dall’azienda di Gignod, vale a dire l’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, la sua Sezione Valle d’Aosta (istituita presso la “Chambre”) e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, non risultano essersi costituiti in giudizio.

L’interdittiva antimafia inibisce chi ne viene colpito ad intrattenere rapporti economici con la Pubblica amministrazione, ma la cancellazione dall’Albo dei gestori ambientali arriva ad avere impatto superiore, perché la revoca delle autorizzazioni fa cessare “tout court”, indipendentemente dai committenti, la gestione dei rifiuti. L’atto di cancellazione del Presidente della Sezione regionale dell’Albo verso la “C.G.F.” era stato adottato ritenendo che l’interdizione “abbia valore ostativo all’esercizio dell’attività, perché fondata su valutazioni” basate “su elementi gravi, precisi e concordanti”, che “consentono di ritenere effettivo il pericolo di infiltrazioni mafiose”.

Sul tema dei provvedimenti “derivati” dalle interdizioni antimafia si è pronunciato di recente il Consiglio di Stato, nella sentenza sul ricorso presentato da altre due società valdostane ritenute dal Questore a “rischio infiltrazione” e fatte oggetto di misure di prevenzione, la “A.G.F.” e la “I.C.F.”. Le aziende avevano chiesto ai giudici amministrativi d’appello di cancellare l’analoga cancellazione dall’Albo dei gestori ambientali e l’inserimento delle interdittive nel casellario disposta dall’Anac, già negate dal Tar. Nel verdetto del 6 marzo scorso, di diniego della richiesta, si legge che quegli atti vanno considerati “dal contenuto sostanzialmente vincolato”, vale a dire connessi al provvedimento interdittivo principale, con gli enti che li assumono senza poteri discrezionali in merito.

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