Dopo la bocciatura, nello scorso luglio, della domanda cautelare contenuta nel ricorso presentato da 34 controllori del Casinò di Saint-Vincent (11 dei quali ritenuti dalla Giunta regionale in esubero ed assegnati, nel frattempo, dall’Amministrazione ad altri incarichi), dal TAR della Valle d'Aosta è arrivato, con una sentenza pubblicata oggi, anche il pronunciamento nel merito della questione.
Per il collegio di magistrati che l'ha esaminata, l'istanza di impugnazione va respinta, perché nessuna delle tre censure in essa contenute appare fondata. L'opposizione mirava all’annullamento dei provvedimenti con cui la Regione ha attuato la ricognizione delle eccedenze di personale e ha deciso per la ricollocazione degli esuberi.
In particolare, i giudici del TAR osservano come “tutta l’operazione di ristrutturazione-riorganizzazione”, è stata dettata “dalla volontà di ‘contrarre dei costi’ per il personale, tagliando unità che non risultino necessarie per l’esplicazione delle funzioni tecniche e amministrative”.
Tale elemento, si legge in sentenza, “non può essere considerato, come vorrebbero i ricorrenti, negativamente, in quanto è l’ordinamento stesso che definisce, per legge, obbligatoriamente l’analisi della gestione delle attività svolte dal personale, con verifica delle competenze soggettive necessarie”.
Il collegio stabilisce poi che “la valutazione compiuta dalla Giunta regionale, sulla base di una complessiva analisi ‘costi-benefici’ delle esigenze dell’amministrazione, risulta logica, congrua ed adeguata, nonché coerente con le disposizioni sovraordinate”.
Peraltro, “il numero del personale individuato ed assegnato, ridotto rispetto a quello applicato in precedenza, risulta ‘proporzionato’”, tenuto conto “sia del volume lavorativo, connesso alla drastica riduzione degli accessi e delle giocate, sia in relazione alle innovate e potenziate metodologie di controllo prospettate”.
Oltre agli 11 dipendenti individuati quali “in esubero”, anche altri 23, rimasti in servizio quali controllori alla casa da gioco, avevano firmato l’impugnazione degli atti regionali, adducendo, per vari motivi, che il riassetto organizzativo si sarebbe tradotto in “aggravio del carico di lavoro” nei loro confronti. Contestazioni che i magistrati amministrativi hanno ritenuto essere “non suscettibili di esame, in questo contesto giurisdizionale”.