“La misura della cosiddetta quarantena obbligatoria”, applicata a chi risulta positivo al Covid-19, è “istituto che limita la libertà di circolazione, anziché restringere la libertà personale”, in quanto “non viene direttamente accompagnato da alcuna forma di coercizione fisica, né in fase iniziale, né durante la protrazione di esso per il corso della malattia” e “non determina alcuna degradazione giuridica di chi vi sia soggetto”.
E’ la pronuncia, già espressa nell’anno in corso, che la Corte costituzionale richiama per dichiarare “manifestamente infondata” la questione di legittimità costituzionale rimessa dal giudice del Tribunale di Aosta, Marco Tornatore, lo scorso marzo. L’ordinanza che contiene il giudizio, sottoscritta dalla presidente della Consulta Silvana Sciarra, è stata depositata ieri, martedì 25 ottobre, dopo la decisione assunta all’inizio del mese, a seguito dell’udienza in camera di consiglio.
Il dubbio di legittimità era “stato rilevato d’ufficio” dal magistrato, lo scorso novembre, nell’ambito del procedimento penale ad un imputato che “pur essendo risultato positivo al test per il contagio” e “destinatario di ordinanze”, si “allontanava dal proprio domicilio nonostante la persistente positività al virus”. All’uomo viene contestata la violazione di un articolo del decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020 (che aveva introdotto varie misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica), convertito in legge nel maggio successivo.
Secondo il giudice che aveva rimesso la questione, “la misura della quarantena, per chi sia risultato positivo al virus, reca una restrizione della libertà personale, tutelata dall’articolo 13 della Costituzione” e che, di conseguenza, essa “sarebbe costituzionalmente illegittima, in quanto sottratta dal legislatore alla riserva di giurisdizione”. Quest’ultima, nell’ordinanza con cui era stato sollevato il dubbio, veniva ricordata sussistere, ad esempio, per i casi di “trattenimento dello straniero presso un centro di permanenza” e al “trattamento sanitario obbligatorio”.
Per la Corte, tuttavia, il riferimento “è improprio”, perché “si tratta di ipotesi accomunate dall’impiego della coercizione fisica nei riguardi di chi è soggetto a simili misure”. Pertanto, “mentre l’applicazione di queste ultime deve essere assistita dalle garanzie proprie dell’articolo 13 della Costituzione, analoga conclusione è erronea, quanto alla quarantena obbligatoria imposta a chi sia positivo al test di rilevazione del virus che cagiona il Covid-19”.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio alla Consulta, richiamando che il provvedimento nei confronti di chi “risulti positivo al virus va” ricondotto “alla sfera della libertà di circolazione, anziché all’articolo 13 della Costituzione” e “la restrizione avrebbe carattere lieve e non comprometterebbe la dignità della persona, sottoponendola ad un trattamento degradante”.
Il processo in corso al Tribunale di Aosta era stato sospeso in attesa del pronunciamento della Consulta. Potrà ora riprendere, con l’imputato che – alla luce dell’esito di conformità alla Costituzione del vaglio delle norme su cui era stata sollevata la questione di legittimità, rischia una condanna alla “pena dell’arresto da 3 a 18 mesi e un’ammenda da 500 a 5mila euro”.
3 risposte
Sentenza meravigliosa. Il potere ti chiude in casa però rimani libero. Libero di fare quel che decide il potere. Cadono tutte le maschere dello stato di diritto liberale eccetera-eccetera. Dunque dov’è la differenza con la democratica e liberale Cina comunista?! Qui sono più educati? Chiedono l’avvallo postumo a qualche giudice… Fantastico
Ma finitela con queste cantilene! Siete semplicemente gente a cui sono sempre andate strette le regole sin dai tempi della scuola e a cui internet ha dato voce… vi ma d’aereo realmente nella Cina comunista, ma con biglietto di sola andata!
* manderei