Contributi all’Arev, la Corte dei Conti rigetta eccezioni e dispone approfondimenti

Depositata dai giudici, dopo l’udienza dello scorso 26 marzo, una sentenza parziale. Non ancora una decisione sulla legittimità delle erogazioni regionali, ma il respingimento di numerose eccezioni difensive e la ricerca di ulteriori elementi.
La Corte dei Conti di Aosta
Cronaca

Dopo l’udienza dello scorso 26 marzo, la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Valle d’Aosta ha depositato una sentenza parziale relativamente alla contestazione di danno erariale (per quasi 4 milioni di euro) nei contributi a fondo perduto erogati nel 2018 dalla Regione all’Association Régionale des Eleveurs Valdôtains. Si tratta di un provvedimento, depositato ieri, lunedì 19 maggio, con cui i magistrati contabili non assumono ancora una decisione sul merito della questione, ma mettono una serie di primi “punti fermi” nel pronunciarsi sulla questione.

In particolare, alla luce di un’udienza che era stata caratterizzata da numerose eccezioni difensive, con la sentenza parziale, il collegio giudicante (presidente Maria Riolo ed estensore Laura Alesiani) rigetta buona parte delle questioni sollevate dai legali dei tredici amministratori regionali che adottarono le due delibere in questione (facenti parte delle Giunte presiedute, al tempo, da Laurent Viérin e Nicoletta Spelgatti) e dei tre dirigenti che le curarono (assieme ad altri atti del ciclo amministrativo), ora convenuti a giudizio.

La giurisdizione della Corte

Per i giudici, vanno respinte anzitutto quelle sul presunto difetto di giurisdizione della Corte dei Conti sulla questione. Nell’atto, i magistrati ricordano che Il Collegio “è chiamato a stabilire se le risorse pubbliche in questione siano state o meno erogate in violazione di legge, e, in caso di risposta affermativa, se l’erogazione illegittima configuri un danno erariale, e in caso di accertamento dello stesso se i convenuti ne debbano rispondere nei termini indicati in citazione”.

Circoscritti e così definiti gli elementi fondamentali della domanda posta ai giudici, “va affermata la giurisdizione della Corte dei conti”. Non solo, perché (altra richiesta difensiva proveniente dai convenuti a giudizio), “va escluso allo stato degli atti il necessario presupposto per una rimessione in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea”.

L’atto di citazione non è nullo

Rispetto alle eccezioni di presunta nullità dell’atto di citazione in giudizio – anch’esse tutte respinte con la sentenza parziale – i giudici della Sezione osservano che, nella vicenda in esame, “già il solo indicatore dell’elevatezza del tasso tecnico delle problematiche in discussione sarebbe bastevole per escludere che la pur lamentata non sinteticità dell’atto di citazione possa comprometterne l’esame nel merito, atteso che vengono in rilievo aspetti di particolare complessità”.

A ciò si affianca poi il fatto che, agli occhi dei Giudici, la Procura contabile “ha dovuto procedere nella sintesi di una considerevole mole di documentazione prodotta dalla Guardia di Finanza in esito alle deleghe finalizzate alle indagini, nonché in relazione alle deduzioni difensive in riscontro agli inviti a dedurre prodotte dai convenuti”.

Il termine di prescrizione interrotto

Rigettate pure, dal Collegio, anche tutte le questioni, eccepite dai difensori, di presunta prescrizione della contestazione. Al riguardo, si legge in sentenza, “il Collegio ritiene che il termine di prescrizione, per i diversi convenuti, sia stato utilmente interrotto con la notifica degli atti di costituzione in mora” e che, quindi, “l’azione erariale sia da ritenersi tempestiva”.

Necessari ulteriori elementi

I giudici, tuttavia, non si sono limitati a questo pronunciamento parziale. Nella sentenza depositata ieri è scritto infatti che “il Collegio per una più ponderata valutazione della vicenda ritiene indispensabile acquisire ulteriori elementi di valutazione”. Con una ordinanza specifica, i magistrati chiamati ad esprimersi sulla legittimità, o meno, della questione, dispongono “incombenti per l’ulteriore istruzione della causa”. La decisione arriverà quindi all’esito degli stessi.

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