Gara sui servizi assicurativi del Comune di Courmayeur, il Tar riscrive l’esito

Accolto il ricorso presentato dalla “Lloyd’S – Syndicate Xl Catlin”, che si era vista ridurre il punteggio finale per le risposte fornite ad alcune richieste di chiarimenti. Per effetto della sentenza, atti annullati e servizio riaggiudicato.
Il municipio di Courmayeur
Cronaca

Strascico con contenzioso per un lotto della gara d’appalto per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa del comune di Courmayeur dal 2018 al 2022. Il Tribunale Amministrativo Regionale, con una sentenza pubblicata oggi, lunedì 17 settembre, ha accolto il ricorso della società “Lloyd’S – Syndicate Xl Catlin”, riscrivendo l’esito finale. La procedura era stata indetta, all’inizio di quest’anno, da In.Va., in qualità di Centrale Unica di Committenza della Regione.

La società ricorrente aveva partecipato con un’offerta relativa all’assicurazione di responsabilità civile verso terzi e operai. Dopo una richiesta di giustificazioni su alcune voci di prezzo, In.Va. ha chiesto all’operatore assicurativo come intendesse adempiere all’elemento dell’offerta tecnica rappresentato dalla “presenza di un ufficio operativo nel raggio di 80 km dalla sede dell’assicurato”. Catlin aveva indicato che “in caso di aggiudicazione, i Lloyd’s, attraverso la stipula di accordi con idonee strutture indipendenti, si avvarranno per la gestione dei singoli sinistri” di un ufficio ad Aosta, in piazza Chanoux.

A ciò, la Centrale Unica di Committenza ha ribattuto che l’elemento “doveva essere posseduto al momento della presentazione dell’offerta”, non potendo quindi “essere demandato a successivi accordi da stipularsi in caso di aggiudicazione”. Contestualmente, la stazione appaltante ha modificato, riducendolo, il punteggio di Catlin, che a quel punto è passata alla quarta posizione della graduatoria finale, con la gara infine assegnata ad un’altra compagnia.

La decisione ha scatenato il ricorso al Tar della società vistasi retrocessa. I giudici amministrativi lo hanno ritenuto fondato, perché la disposizione contenuta nel disciplinare “non prevede espressamente che il requisito in questione debba essere posseduto già al momento di apertura delle offerte e nemmeno al momento della valutazione delle offerte tecniche”. Peraltro, “non possono ritenersi legittime” quelle clausole che “limitino in modo ingiustificato tanto la libertà di stabilimento, quanto la libertà di prestazione di servizi da parte di operatori stranieri o che comunque hanno sede in Paesi membri”.

Di conseguenza, i giudici hanno sentenziato per l’annullamento della revisione della classifica di gara e, riattribuendo a Catlin il punteggio della riduzione operata da In.Va., “deve ritenersi che aggiudicataria dell’appalto oggetto di causa sia la parte ricorrente”. La sentenza condanna inoltre la stazione appaltante (costituitasi in giudizio) a rifondere le spese del giudizio, valutate in 2.500 euro.

Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità di Aosta Sera? Iscriviti alla nostra newsletter.

Articoli Correlati

Fai già parte
della community di Aostasera?

oppure scopri come farne parte