Legge azzardopatia, il Tar di Aosta respinge i dubbi di costituzionalità
“La discrezionalità riconosciuta al legislatore nella scelta di quale criterio di misurazione della distanza dai luoghi “sensibili” adottare, tra quelli astrattamente possibili, non sembra dunque essere stata esercitata in maniera irragionevole” e ancora “non sussiste la denunciata sproporzione tra la tutela della salute e la libertà d’impresa“. Sono alcuni dei passaggi della sentenza del Tar di Aosta, pubblicata oggi, che respinge il ricorso promosso dalla società Led, proprietaria della sala giochi “Joy Village – Lucky Ville”, per l’annullamento del decreto della Questura di Aosta del 23 settembre scorso, di revoca della licenza di sala slot.
Nel febbraio scorso il Tar aveva rinviato a luglio l’esame della questione di legittimità costituzionale della legge sull’azzardopatia sollevata dalla società. I giudici avevano, infatti, chiesto alla polizia locale di verificare se il percorso pedonale più breve fra il Joy Village e l’Università della Valle d’Aosta fosse o meno inferiore a 500 metri. Appurato che la distanza pedonale è di 952 metri, il Tar si è concentrato sulla questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla società.
Le contestazioni mosse dalla Led riguardava la scelta del legislatore regionale di vietare l’apertura di sale da gioco e di spazi per il gioco in luoghi ubicati a meno di 500 metri da una serie di luoghi considerati “sensibili”, calcolando la distanza, non più in base al percorso pedonale più breve, ma in linea d’aria.
Il Tar è arrivato alla seguente conclusione: il dubbio di costituzionalità è “infondato” ed “emerge dall’analisi della più recente giurisprudenza del Giudice delle leggi in materia di riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni nella materia dei giochi pubblici.” I giudici amministrativi ricordano, quindi, come “mentre l’individuazione dei giochi leciti e la disciplina delle modalità d’installazione e di utilizzo degli apparecchi da gioco rientrano nella competenza legislativa dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza alla luce della finalità di prevenzione dei reati che esse perseguono, alle Regioni non è preclusa l’adozione di «misure tese a inibire l’esercizio di sale da gioco e di attrazione ubicate al di sotto di una distanza minima da luoghi considerati “sensibili”, al fine di prevenire il fenomeno della “ludopatia””.
Pertanto “non può essere messa in dubbio la competenza della Regione Valle d’Aosta a disporre interventi per prevenire la “ludopatia”, tra cui anche la fissazione di distanze minime tra le sale da gioco e alcuni luoghi “sensibili”, come, nella specie, l’Università”.
Per i giudici “non pare di per sé incoerente o contraddittorio rispetto alla finalità perseguita dal legislatore” la fissazione del criterio di misurazione della distanza in linea d’aria “perché non è dato ipotizzare situazioni in cui il ricorso a questo criterio consentirebbe di collocare quei punti più vicino a questi luoghi di quanto avverrebbe mediante misurazione della distanza secondo il percorso pedonale più breve”.