Se per il Gup Luca Fadda la designazione del Presidente di Finaosta, avvenuta nel 2015, era rimessa dalla legislazione regionale alla discrezionalità della Giunta, non facendo di tale procedimento amministrativo una gara (e sottraendolo quindi alla riconoscibilità del reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente), per la Procura al di fuori di quella fattispecie delittuosa si collocano solo le nomine che “rimangono nel campo del rapporto fiduciario” e l’incarico in seno alla finanziaria di via Festaz “è ontologicamente e normativamente incompatibile con il ricorso a criteri fiduciari”.
Partendo da questo presupposto, il pm Luca Ceccanti ha proposto appello all’assoluzione pronunciata, lo scorso 13 maggio, nei confronti dell’ex presidente della Regione Augusto Rollandin, del già assessore alle finanze Ego Perron e dell’allora nominato presidente di Finaosta Massimo Lévêque, rimasto in carica fino al 2018. La valutazione del sostituto del procuratore Paolo Fortuna origina da una giurisprudenza che “fornisce un’interpretazione estremamente ampia dei termini ‘gara’ e bando, riconoscendo i presupposti del delitto” in ogni caso “in cui possa ritenersi comunque svolta” una “procedura informale basata su criteri selettivi di qualsiasi tipo”.
In questo senso, l’avviso pubblico mirato ad informare della nomina in scadenza “indice espressamente una procedura di selezione”, fissando “i criteri che dovranno essere applicati al fine di scegliere tra tutti coloro che presenteranno la propria candidatura”. Il fatto che fosse necessario allegare un curriculum è legato, per il pm, “alla possibilità di effettuare una valutazione comparativa tra le varie posizioni dei candidati”. Peraltro, “ove si trattasse di mera nomina fiduciaria”, l’ente pubblico “dovrebbe procedere prescindendo da qualsiasi elemento di valutazione estraneo alla fiducia personale”.
Così non è stato, perché la deliberazione della Giunta attraverso cui è stato nominato Lévêque restituisce un “esame della documentazione presentata, in esito al quale è stato scelto il candidato in questione”, fra un totale di otto aspiranti. Oltretutto, “la necessità di ricorrere ad una procedura selettiva tramite applicazione di specifici criteri” per scegliere il Presidente di Finaosta trova ulteriore conferma, per la Procura, nella legge regionale del 2006 contenente “nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale”, ritenute ben “lungi dal consentire alla Giunta una scelta svincolata da parametri valutativi”.
Secondo il pm, la normativa varata dal Consiglio Valle nel 1997 sulle nomine e designazioni nelle società controllate da piazza Deffeyes non attribuisce a tali processi “natura meramente fiduciaria”, perché implica la necessità “che la scelta della persona più idonea a rivestire certi incarichi passi attraverso” una valutazione comparata. Qualora la nomina si reggesse fondamentalmente sulla fiducia, invece – è il ragionamento del sostituto procuratore – “sarebbe esclusa qualsiasi procedimentalizzazione e l’organo politico sceglierebbe” sulla base del “principio di vicinanza politica e della fiducia”.
A rafforzamento di questa tesi, nelle undici pagine depositate alla Corte d’Appello di Torino il Pubblico ministero ribadisce come atti politici (categoria cui il Gup, nelle motivazioni del suo verdetto, riconduce “implicitamente ma chiaramente” il caso di Finaosta) siano tutti quelli che “perseguono obiettivi programmatici dell’attività pubblica”. E’ però evidente, aggiunge, che “l’incarico di presidente di una società partecipata, caratterizzato dall’instaurazione di un rapporto contrattuale con la società stessa” non può “ritenersi assegnato attraverso l’emanazione di atti politici”.
Il sostituto Ceccanti torna infine sul merito della vicenda, ritenendo che il Gup – pur non avendolo affrontato nella sentenza (valutando “assorbente” la natura politica dell’assegnazione) – “implicitamente mostra di ritenere sussistente l’accordo tra i politici e il professionista, finalizzato a garantire a quest’ultimo l’accesso all’incarico di presidente del Consiglio di Amministrazione, previa garanzia di riconoscimento di un’indennità ben superiore a quella massima consentita” dal decreto legislativo “Madia”. “Imponente” viene definito il quadro probatorio prodotto in proposito.
La Procura richiama, tra il materiale sequestrato nell’inchiesta, “la lettera dattiloscritta reperita sul pc in uso a Lévêque, con cui questi richiama i due interlocutori politici al rispetto degli impegni presi”. Rileva, ancora, per l’ufficio inquirente, la circostanza che il manager “abbia rinunciato ad un incarico di consulenza”, perché “certo che avrebbe percepito un compenso nella misura a lui garantita” dagli amministratori. Tutti elementi atti a sostenere, nell’impostazione accusatoria, che gli imputati si sono accordati per “ottenere un risultato che, qualora si fosse trattato di mera nomina fiduciaria” si sarebbe “potuto ottenere in modo ben più semplice”. Dopo le assoluzioni aostane, la palla torna quindi al centro per il processo di secondo grado.