Reiterazione dei contratti, in appello confermato risarcimento a insegnante

La Regione aveva impugnato la sentenza con cui il giudice del lavoro di Aosta l’aveva condannata a versare ad un docente precario una somma di oltre 6.500 euro. I motivi di ricorso, però non sono stati condivisi dai giudici.
Scuola vuota
Cronaca

La Regione è tenuta a riconoscere un risarcimento ad un insegnante precario cui erano stati reiterati contratti a termine dal 2014 al 2021, senza che fosse bandito un concorso che gli permettesse di essere assunto a tempo indeterminato. La Sezione lavoro della Corte d’Appello di Torino ha respinto recentemente il ricorso con cui l’amministrazione regionale si opponeva alla sentenza del giudice del lavoro di Aosta, che aveva appurato il danno da rifondare, ponendo a carico di piazza Deffeyes la cifra di 6.665,4 euro lordi (più interessi e spese legali).

Sulla pronuncia di primo grado, la Regione aveva proposto appello sulla base di più motivi, tra i quali: che la reiterazione dei contratti si fosse verificata dopo l’entrata in vigore della legge 107/2015, che prevedeva l’indizione di procedure concorsuali ogni tre anni; che l’insegnante, nel corso del giudizio di primo grado fosse risultato vincitore di una procedura concorsuale e che il proponente della causa, un docente tecnico-pratico (assistito dall’avvocato Sacha Bionaz, fosse privo di abilitazione. Motivi dinanzi ai quali la Corte d’Appello ha scelto di confermare il verdetto iniziale, condannando la Regione al risarcimento.

“Questa sentenza è importante non solo per la conferma della decisione di primo grado, – sottolinea Alessandro Celi, segretario regionale dello Snals – ma anche oerché le motivazioni a sostegno della medesima potrebbero costituire un precedente in grado di interessare numerosi altri docenti, non solo precari”. Visto il respingimento dei motivi di ricorso proposti dalla Regione, per lo Snals “anche i docenti stabilizzati negli ultimi anni potranno valutare l’opportunità o meno di procedere per richiedere il risarcimento per l’illegittima reiterazione dei contratti a termine su posti in organico di diritto vacanti e disponibili”.

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