Somministrazione di lavoratori all’Usl, per il Tar la gara d’appalto è legittima

I giudici amministrativi hanno respinto i ricorsi con cui le aziende classificatesi seconda e terza avevano impugnato l’esito della procedura, aggiudicata lo scorso luglio alla multinazionale Gi Group SpA.
Sede dell'USl della Valle d'Aosta
Cronaca

La gara d’appalto per la somministrazione di personale a tempo determinato all’azienda Usl della Valle d’Aosta – aggiudicata alla multinazionale Gi Group Spa alla fine dello scorso luglio da In.Va., in qualità di Centrale unica di committenza regionale – è legittima. Lo ha stabilito, con le sentenze pubblicate ieri, martedì 21 dicembre, il Tar della Valle d’Aosta, respingendo i ricorsi con cui Umana SpA e Synergie Italia Spa, rispettivamente classificatesi seconda e terza, avevano impugnato l’esito della procedura.

Il ricorso di Umana SpA…

All’appalto avevano partecipato sei aziende in tutto, tutte “big” del settore, concorrendo (con il criterio dell’offerta economica maggiormente vantaggiosa) su un importo a base d’asta da oltre 28 milioni di euro. Umana SpA, nelle sue doglianze, sosteneva che “il giudizio di serietà e attendibilità dell’offerta della Gi Group SpA formulato dal Responsabile Unico del Procedimento sarebbe difettoso”, in ragione “dell’asserita non corretta valutazione degli effetti sulla sostenibilità dell’offerta” determinati dal “dichiarato ‘tasso di assenteismo’” (un costo che rimane a carico dell’agenzia per il lavoro).

Per la ricorrente, l’aggiudicataria avrebbe sottostimato quel valore nell’offerta presentata, vedendosi così riconoscere un punteggio più elevato. Addebito respinto dai giudici amministrativi, osservando che “la gestione dell’assenteismo in generale ed il costo dei dipendenti impiegati nella commessa sarebbe correlato all’organizzazione propria di ciascuna impresa e, pertanto, può variare per ciascun operatore economico”. Inoltre, i dati “sull’assenteismo pubblicati all’azienda Usl sarebbero inerenti ai soli lavoratori dipendenti interni all’azienda medesima e non a quelli oggetto di somministrazione da parte delle agenzie per il lavoro”.

…e quello di Synergie

Nel suo ricorso, Synergie Italia Spa – cui era stata prolungata la commessa precedente dall’azienda sanitaria, nell’attesa della definizione della controversia giudiziaria – sollevava principalmente (questione toccata anche da Umana) che la dipendente Usl inizialmente nominata Presidente della commissione giudicatrice, pur avendo dichiarato l’insussistenza di legami con gli operatori concorrenti, è risultata trovarsi in rapporto di parentela con una risorsa di una delle aziende partecipanti alla gara, in violazione dell’obbligo di astensione.

Per i giudici, però, la dichiarazione sull’assenza di ragioni di incompatibilità era stata resa dalla commissaria quando “le offerte dei partecipanti non erano note nel loro contenuto”. Una volta emersa, in sede di esame delle offerte, la parentela con un dipendente di una società partecipante, “la Commissione giudicatrice ha immediatamente interrotto i propri lavori” e la Presidentessa si è dimessa dall’incarico. Una modo di procedere che, per i giudici, “risulta assolutamente corretto e privo di alcun vizio”.

Gi Group: “decisione rilievante”

Le sentenze, nel respingere i ricorsi, condannano le due ricorrenti al pagamento delle spese processuali e degli onorari di causa in favore dell’Usl e di In.Va. Spa, nonché nei confronti di Gi Group. In una nota del proprio studio legale, quest’ultima sottolinea che la decisione del Tar Valle d’Aosta “assume particolare rilievo per le questioni giuridiche trattate, di profondo interesse per il settore delle gare pubbliche, ma anche perché consente a Gi Group, legittima aggiudicataria, di consolidare la propria posizione nella somministrazione di manodopera nel settore sanitario”.

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