Combustione vegetale, “non è reato ma va regolamentata dai sindaci con ordinanza”

La notizia arriva da Coldiretti che ha già provveduto ad inviare ai sindaci una bozza di Ordinanza predisposta dall’Area Territorio e Ambiente di Coldiretti Nazionale.
Economia

Bruciare le ramaglie non è reato ma va regolamentato dai sindaci con una ordinanza. E’ legge la norma sulla combustione controllata in loco del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci potature o ripuliture. La notizia arriva da Coldiretti che ha già provveduto ad inviare ai sindaci una bozza di ordinanza predisposta dall’Area Territorio e Ambiente di Coldiretti Nazionale.

L’articolo 14, comma 8, lettera b) del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 inserisce una precisa disposizione nel codice ambientale per precisare che non si applicano le sanzioni connesse alla gestione dei rifiuti, né quelle previste per la combustione illecita di rifiuti abbandonati introdotti dal decreto legge sulla Terra dei fuochi, alla combustione in loco di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco, nel caso di combustione in loco delle stesse.

In particolare è consentita la combustione in piccoli cumuli ed in quantità giornaliere non superiore a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi ed orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.

Nei mesi scorsi sulla questione l’Uvp aveva presentato una proposta di legge. 

 

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