Due leggi regionali impugnate in 15 giorni: l’uno-due del Governo alla Valle

Nel mirino dell’esecutivo Draghi sono finite le norme votate in maggio da piazza Deffyes sull’iscrizione “straordinaria” all’Albo dei Segretari degli enti locali e per le assunzioni di personale Arer per la riqualificazione del patrimonio Erp.
Palazzo Chigi
Politica

Nel giro di quindici giorni, il Consiglio dei Ministri ha deciso d’impugnare due articoli di altrettante leggi della Valle d’Aosta. La prima opposizione riguarda il provvedimento di manutenzione dell’ordinamento regionale, votato dal Consiglio Valle lo scorso 27 maggio, e a far storcere il naso al Governo presieduto da Mario Draghi è stata l’introduzione di una procedura d’iscrizione straordinaria all’Albo regionale dei segretari degli enti locali.

Segretari, carenza da gestire secondo i principi nazionali

La logica del legislatore regionale era d’intervenire rispetto alla carenza di soggetti incaricabili, nelle more di un nuovo concorso pubblico, prevedendo la possibilità d’iscriversi – appunto, in forma straordinaria (cioè senza procedure selettive e senza il corso di formazione previsto per l’adesione “ordinaria”) – sia per dirigenti del comparto unico, sia per professionisti esterni laureati in giurisprudenza, in economia e commercio o con un titolo equipollente. Risorse, nell’idea alla base della modificazione della legge originaria (risalente al 1998), da utilizzare per un tempo massimo di 18 mesi, così da creare una “riserva” con cui far fronte alle esigenze di lavoro.

Secondo il Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tuttavia, “nel rilevare che la funzione di Segretario comunale e provinciale costituisce una figura infungibile che deve rispondere a ben determinati requisiti stabiliti dalla legislazione nazionale, anche le disposizioni urgenti finalizzate a consentire il regolare funzionamento degli enti in presenza di una sensibile carenza degli organici devono ispirarsi a finalità di gestione coordinata ed omogenea a livello nazionale di tale criticità”.

L’impugnazione dinanzi alla Corte costituzionale è pertanto stata decisa ritenendo che il testo di legge licenziato dal Consiglio, nell’articolo relativo all’iscrizione straordinaria, violi quattro diversi articoli della costituzione, in particolare il 117, in materia di ordinamento civile.

Assunzioni Arer, manca la prova scritta

L’altra norma finita nel mirino del governo ha avuto il “via libera” dell’aula di piazza Deffeyes poco dopo l’altra, cioè il 30 maggio scorso, e reca “Disposizioni in materia di interventi di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica”. Finisce impugnata per “contrasto ai principi della Costituzione e dello Statuto speciale di autonomia della Regione”.

In particolare, stabilendo che – per il funzionamento di una struttura di progetto in tempi compatibili con l’avvio delle opere – sia “autorizzata l’assunzione, da parte dell’Agenzia Regionale per l’Edilizia Residenziale, di due unità di personale non dirigenziale a tempo determinato, con procedura selettiva per titoli ed una prova orale”, la disposizione regionale finisce, secondo il Governo, con il discostarsi da una norma statale sulla previsione, per reclutamenti del genere, di almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico.

Pubblicità delle selezioni non adeguata

Inoltre, la censura governativa concerne anche il fatto che la pubblicazione dei bandi delle procedure selettive nell’albo notiziario e nel sito istituzionale dell’Arer, prevista dalla legge regionale, non garantisca “un’adeguata pubblicità e capacità di diffusione dell’informazione”, perché non è contemplata la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale quantomeno di un avviso di concorso e “non tutti i potenziali candidati potrebbero venirne a conoscenza”.

L’impugnazione, per parte statale, è quindi conseguente al mancato rispetto dei principi relativi alla parità di accesso alle procedure selettive e alla garanzia di un adeguato livello di competenze, con violazione di tre articoli della Costituzione. Dando atto del fatto che la Valle “abbia competenza statutaria in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale”, la Presidenza del Consiglio dei Ministri osserva tuttavia che le prescrizioni sul pubblico impiego richiamate nel caso specifico (il d.lgs. n. 165 del 2001) sono “norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica alle quali anche le Regioni a Statuto speciale debbono uniformarsi”.

Una risposta

  1. La serietà, la lealtà, l’umiltà e le reali competenze tecnico-professionali della classe dirigente e del personale nella Pubblica Amministrazione, sono l’unico metodo, per creare davvero uno Stato in cui la meritocrazia sia il fondamento indispensabile dello stesso. Cosicché, il Paese intero, possa financo godere genuinamente della qualità di un’ Amministrazione Pubblica imparziale, professionale ed efficiente.

    In modo tale, da sviluppare concretamente ciò che recita financo la nostra Carta Costituzionale, ovvero l’articolo 3 dei Principi Fondamentali della nostra Repubblica. Il quale chiarisce:

    Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

    Pertanto, fortuna vuole che, la Valle d’Aosta sia ancora parte integrante della Repubblica Italiana. E le Istituzioni locali, abbiano dunque il dovere, di attenersi scrupolosamente ed in modo imprescindibile; alla vigente Costituzione Repubblicana.

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