Legge riaperture: la Giunta regionale ha deciso la costituzione in giudizio

La Legge regionale sulle riaperture è stata impugnata nei giorni scorsi dalla Presidenza del consiglio dei Ministri, che ne ha chiesto anche la sospensiva  in via urgente dell'efficacia.
Il Palazzo della Corte Costituzionale
Politica

La Giunta regionale ha deciso oggi di costituirsi nel giudizio di legittimità costituzionale sulla legge regionale 11/2020 promosso alla Corte Costituzionale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il ricorso è accompagnato dalla richiesta di sospensiva  in via urgente dell’efficacia della legge regionale che consente la riapertura di diverse attività.

Nell’impugnare l’articolato il Governo Conte sottolinea come numerose norme contenute nella legge regionale “esulano dalle competenze attribuite alla Regione Valle d’Aosta dallo Statuto speciale per la Valle d’Aosta e invadono vari ambiti riservati alla legislazione dello Stato”. In particolare le misure previste dall’articolato “violano i principi fondamentali in materia di tutela della salute contenuti nei citati provvedimenti statali, e invadono le competenze esclusive statali in materia di profilassi internazionale e di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale dei quali tali provvedimenti sono espressione”.

Ricordando il sistema di classificazione delle regioni in zona rossa, arancione e gialla, il Governo sottolinea come la Valle d’Aosta con l’ordinanza del Ministro della salute del 5 dicembre 2020, era “ricompresa tra le regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 3” e con un livello di rischio “alto” (c.d. “aree arancioni”), segnatamente, tra le regioni connotate da una “Situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa con rischi di tenuta del sistema sanitario nel medio periodo”.
La legge regionale, invece “reca una disciplina che prescinde dalle limitazioni applicabili nella regione in forza della classificazione come area arancione, rivelandosi ben più permissiva di quella nazionale di cui all’articolo 2 del DPCM 3 dicembre 2020, dall’altro lato, detta disposizioni che configgono con quelle di carattere generale valide per l’intero territorio nazionale”.

Per il Consiglio dei Ministri “la gestione dell’emergenza, anche per i possibili riflessi su altri interessi costituzionalmente rilevanti e su altri territori, non può quindi essere rimessa all’iniziativa della singola regione, ma deve necessariamente far capo, in termini complessivi e unitari, allo Stato”.

 

 

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