Nella discussione alla camera sul “testamento biologico” è intervenuto nella giornata di ieri il parlamentare valdostano Roberto Nicco a nome delle minoranze linguistiche.
“Pare a noi che su questa complessa e lacerante questione da un lato vi sia chi pretende di imporre il proprio credo, ex lege, a tutti, senza rispettare le altrui convinzioni culturali e filosofiche – ha detto Nicco alla fine del proprio intervento – Dall’altra chi non vuole imporre niente a nessuno, rispetta scelte diverse dalla propria e non le contrasta, ma rivendica per sé il diritto all’autodeterminazione sancito dall’art. 32 della Costituzione. Noi siamo tra questi ultimi”.
L’intervento di Nicco nella discussione sulle “Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento” ha ripercorso il caso di Eluana Englaro e le successive prese di posizione che hanno dato adito ad una “spettacolarizzazione inaccettabile, assurda e vergognosa”.
“Oggi ne riprendiamo l’esame. Su qualche quotidiano abbiamo letto di “moneta pagata da Berlusconi per rinsaldare il rapporto coi vertici vaticani”. Ci auguriamo che così non sia e che le motivazioni siano altre e più nobili” – ha aggiunto Nicco – Nel merito. Per noi il punto di riferimento ineliminabile è la libertà individuale di scelta. Su un punto così delicato, che tocca la sfera più intima e personale, il confine tra la vita e la morte, non può essere lo Stato ad arrogarsi il diritto di decidere d’imperio, ma solo deve assicurare la salvaguardia del diritto di ciascuno di disporre della propria integrità personale”.
“A nostro avviso, come per ogni altro trattamento sanitario, devono poter essere oggetto della dichiarazione anticipata, senza formulazioni ambigue e contorte foriere unicamente di ulteriori dispute interpretative sulla pelle di chi si trova in quella drammatica situazione. Per quale ragione una persona, quando si trova in piena consapevolezza, è libera di rifiutare la nutrizione artificiale, secondo quanto recita l’art. 51 del Codice italiano di deontologia medica, e tale facoltà dovrebbe essergli impedita nella dichiarazione anticipata? E la dichiarazione anticipata, anche con riferimento all’art. 9 della Convenzione di Oviedo, non può non avere valore vincolante, rischiando altrimenti di costituire una mera indicazione di orientamento senza effetti pratici”.
