Dopo il DPCM arriva l’ordinanza regionale: ecco cosa cambia in Valle d’Aosta

Erik Lavevaz, ha introdotto la nuova ordinanza regionale, in vigore da domani, sabato 7 novembre 2020, che recepisce e per adegua le misure nazionali alla Valle d’Aosta.
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Abbiamo cercato di mettere buon senso e di calare nella realtà valdostana le restrizioni e le indicazioni del DPCM dello scorso 3 novembre: il nostro territorio è diverso rispetto ad altri e quindi queste misure andavano adattate”. Così il Presidente della Regione, Erik Lavevaz, ha introdotto la nuova ordinanza regionale, in vigore da domani, sabato 7 novembre 2020, e valida per i prossimi 14 giorni,  che recepisce e per l’appunto adegua le misure nazionali alla Valle d’Aosta.

 

Consentito lo spostamento nei Comuni vicini per raggiungere tutte le attività aperte

“Innanzitutto abbiamo ripreso parte dell’ordinanza n°468 del 30 ottobre, rispetto alle attività commerciali – ha spiegato ancora Lavevaz – ribadendo necessità di mantenere distanze interpersonali all’interno delle attività e che sia presenta una sola persona per famiglia all’interno delle attività commerciali, ed in particolare a fare la spesa”.

C’è anche qualche novità, però, rispetto al testo firmato dal premier Conte qualche giorno fa. “In ragione della nostra particolare conformazione del territorio, è consentito lo spostamento nei Comuni vicini per raggiungere tutte le attività, e sono tante, elencate nell’allegato 23 del DPCM dedicato alle attività al dettaglio, a dimostrazione che non c’è una chiusura totale, come invece soprattutto a livello nazionale è stato più volte detto dai media”.

Un’altra “modifica” a livello regionale riguarda le mense. “Abbiamo inoltre previsto la possibilità per i ristoranti e le attività di ristorazione di fare contratti con titolari di imprese, titolari di appalti pubblici o privati, che operano sul territorio per fornire un servizio di mensa e di catering continuativo, attività queste espressamente previste nel DPCM, ma non presenti in tutti i nostri Comuni”, ha aggiunto Lavevaz.

L'allegato 23 del DPCM del 3 novembre 2020
L’allegato 23 del DPCM del 3 novembre 2020

Sì all’attività motoria e sportiva ma solo nel proprio comune di residenza

Per quanto riguarda invece gli spostamenti e le relative limitazioni, “in ragione della realtà nostra rurale e degli spazi liberi immensi, abbiamo deciso che l’attività motoria e sportiva può essere svolta non soltanto nei dintorni della propria abitazione ma in qualsiasi posto all’interno del proprio comune di residenza, su sentieri e strade secondarie, sotto i 2.200mila metri, per evitare rischi di infortuni e interventi del Soccorso Alpino, fatto salvo il divieto di assembramenti e il rispetto delle norme di distanziamento”.

Le guide alpine, invece, potranno muoversi al di fuori dal proprio comune di residenza e sopra il limite di 2.200mila metri. L’attività venatoria, invece, è vietata per i prossimi 15 giorni.

“Sarà consentito raggiungere piccoli appezzamenti, per gestire piccoli orti, frutteti e il taglio della legna, e seconde case, per manutenzioni varie, in comuni diversi da quello di residenza”, ha continuato Lavevaz. Nell’ordinanza, pubblicata nel pomeriggio, si specifica che “lo spostamento verso l’abitazione non di residenza o di domicilio (c.d. seconda casa), sita nel territorio regionale, è consentito da parte del proprietario o di soggetto titolare di qualsiasi diritto sull’immobile e dei rispettivi conviventi, anche congiuntamente, per ragioni di necessità quali motivi di sicurezza, di manutenzione e di controllo. Durante lo svolgimento di tali attività è vietato ogni assembramento di persone e l’accesso all’immobile è consentito ad un massimo di due persone contemporaneamente nel caso di soggetti conviventi; nei restanti casi l’accesso è limitato ad una sola persona”.

 

Scuola: restano aperti i laboratori, confermato l’obbligo di mascherina anche per la primaria

Per quanto riguarda invece la scuola, ha spiegato l’assessore Caveri, “vengono confermate le misure nazionali e garantite le lezioni in presenza per le scuole dell’infanzia, della primaria e delle prime classi della scuola secondaria di primo grado, con una importante novità riguardanti i “laboratori”: sarà possibile avere percorsi didattici in presenza nel settore della istruzione e formazione professionale industriale, artigianale, alberghiera e agricola, per un monte ore massimo di dieci moduli orari settimanali per ogni laboratorio e per ogni classe”. Per gli insegnanti impegnati invece nella Didattica Digitale Integrata che ne faranno richiesta, sarà possibile svolgerla da casa per evitare inutili spostamenti, mentre nel frattempo verranno potenziate le linee internet all’interno dei plessi scolastici.

Rispetto all’obbligo di indossare le mascherine al banco, anche per i bambini più piccoli, Caveri ha voluto specificare che “sotto i sei anni di età non sono previste, quindi alle materne questo obbligo non sussiste, mentre per gli altri, purtroppo, per ragioni sanitarie, questo obbligo c’è”.

 

Elezioni a Courmayeur

Non cambia molto, rispetto alla precedente ordinanza, per le elezioni previste nel Comune di Courmayeur nella giornata di domenica 8 novembre, con la possibilità sia per gli elettori che per il personale impegnato ai seggi, di poter recarsi ai seggi.

Validità e autodichiarazione

Per gli spostamenti consentiti dall’articolo 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e dall’ordinanza regionale e motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, è onere dell’interessato munirsi di autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

L’ordinanza del Presidente della Regione ha validità dal giorno 7 novembre 2020 fino al 20 novembre 2020.

 

0 risposte

  1. Bene il buon senso è sempre positivo, ma adesso sopperire a quello che la precedente
    amministrazione non ha fatto : potenziare in tutti i sensi la sanità valdostana.

  2. Faccio notare gli ultimi commi che meritano l’attenzione anche del cronista:

    “7. Per gli spostamenti consentiti dall’articolo 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e dalla presente ordinanza e motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, E’ ONERE DELL’INTERESSATO MUNIRSI DI AUTODICHIARAZIONE ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, anche utilizzando il modello allegato;”

    l’obbligo di avere l’autodichiarazione con sé non era previsto a livello nazionale……

    “9. Sono fatte salve le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali che possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, come previsto dall’articolo 1, comma 14 del decreto-legge n. 33/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché le misure derogatorie, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2 del succitato decreto-legge n. 19/2020, come previsto dall’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 33/2020 così come modificato dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125.”

    cosa significa?

  3. In realtà l’articolo 48 della legge 445/2000 sottolinea la facoltatività da parte di un cittadino di ricorrere ad un’autocertificazione. Quindi è fuorviante dire che è un ” … onere munirsi …” dell’autocertificazione.

  4. Grazie mille e complimenti per le informazioni puntuali che ci fornite.
    *Soprattutto quando sono buone notizie!
    Marco Padrin

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