Un tempo la preoccupazione più grande era montarle, ora invece il problema è l’esatto contrario: le gomme da neve devono essere tolte entro il 15 maggio. O meglio, si è obbligati a farlo quando si utlizzano pneumatici con codici di velocità inferiori a quelli riportati sulla carta di circolazione. A dirlo è il Ministero dei Trasporti che con la circolare numero 1049 del 17 gennaio 2014 ha chiarito che chi monta pneumatici con codice di velocità inferiore a quanto indicato sulla carta di circolazione, può viaggiare solo dal 15 ottobre al 15 maggio. Pertanto, è concesso un mese, prima e dopo la vigenza delle Ordinanze, per effettuare nuovamente il montaggio degli pneumatici di tipo estivo. Di conseguenza, dal 16 maggio e al 14 ottobre si rischia l’infrazione di riferimento che comporta non solo rilevanti sanzioni pecuniarie (da euro 419 a euro 1.682) ma anche il ritiro della carta di circolazione e l’invio in revisione del veicolo.
Le ordinanze che regolano la circolazione con dotazioni invernali, sono in vigore in Italia dal 15 novembre al 15 aprile. Un’omogeneità introdotta dalla Direttiva ministeriale del 16 gennaio 2013, per consentire agli automobilisti di superare una sorta di “giungla” creata nell’arco di un paio d’anni. "E’ sempre bene circolare con pneumatici idonei al periodo stagionale – commenta Federconsumatori – cioè pneumatici invernali in inverno e pneumatici estivi in estate. Così facendo, si circola sicuri e si ottengono vantaggi in termini di consumo di carburante e degli pneumatici stessi".