I dipendenti pubblici nominati nei consigli di amministrazione delle società partecipate dal proprio ente dovranno, entro il prossimo 31 luglio, lasciare libera la poltrona. La Regione e gli altri enti pubblici devono, infatti, adeguarsi alla riforma Madia, il testo unico in materia di società a controllo pubblico.
A dirlo è la sezione di controllo della Corte dei Conti che nei giorni scorsi ha risposto ad alcuni dubbi interpretativi arrivati da Piazza Deffeyes. In particolare il Presidente della Regione si è rivolto alla sezione di controllo per sapere se i dipendenti pubblici già nominati, alla data di entrata in vigore del testo unico, devono cessare l’incarico entro il 31 luglio oppure se possono proseguire nell’esercizio del mandato fino a scadenza naturale.
La norma (l’articolo 11, comma 8 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175) prevede infatti che gli “amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate….hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza”.
Nel parere, arrivato nei giorni scorsi, la sezione di controllo ricorda come “la tassatività della previsione contenuta nell’art. 11 TU impone quindi che la stessa trovi applicazione immediata, tanto più che il comma 8 non si esprime nel senso che non possono essere “nominati” amministratori i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ciò che lascerebbe pensare a un divieto relativo a una futura nomina rispetto a quella in corso, bensì introduce il pronto divieto del duplice ruolo”.
Le partecipate devono inoltre adeguare il proprio statuto alle nuove norme previste dalla riforma Madia. Per la sezione di controllo l’obbligatorietà di adeguamento degli statuti societari alla nuova disciplina è necessaria se “in caso di primi amministratori la nomina sia prevista nell’atto costitutivo” e se esiste “un’espressa previsione relativa ai componenti dei consigli di amministrazione contraria agli intervenuti precetti normativi”.