“Non può procedersi ad un esame comparativo con la proposta progettuale dell’anno 2012 per la quale altra commissione ebbe ad attribuire un punteggio complessivamente positivo” e questo “vuoi perché non si tratta di offerte perfettamente omologhe, vuoi soprattutto perché ogni valutazione, in relazione a tempi peraltro notevolmente distanziati, ha una sua autonomia”. Lo scrivono i giudici del Tar della Valle d’Aosta, nel motivare la bocciatura del ricorso presentato dalla società “Art On Ice” contro l’esito della gara bandita nel giugno 2018 dalla Centrale Unica di Committenza per la gestione della patinoire di corso Lancieri.
L’udienza per decidere sul caso si è tenuta martedì scorso, 9 aprile, e la sentenza è stata pubblicata oggi, martedì 15. La cooperativa, gestore “uscente”, era stata l’unica concorrente della procedura mirata ad individuare il soggetto cui affidare, sino al 30 gennaio 2022, l’impianto (incluso il bar-ristorante all’interno). Era però stata esclusa per non aver riportato un giudizio sufficiente nella valutazione dell’offerta tecnica. In particolare, per il mancato superamento della soglia di sbarramento (con 51 punti sugli 85 previsti) fissata per l’ammissione alla fase successiva dell’appalto, quella di valutazione economica. Pertanto, nel dicembre 2018, la procedura era stata dichiarata infruttuosa.
Il Comune di Aosta, proprietario del palaghiaccio, per evitarne la chiusura, aveva quindi disposto “in via eccezionale” una proroga (fino al 30 giugno di quest’anno) alla “Art On Ice”, nella sua veste di attuale gestore. Quasi contemporaneamente, assistita dall’avvocato Federico Parini, la società aveva intentato il ricorso contro gli atti di gara, con l’amministrazione di piazza Chanoux e In.Va., per la Centrale Unica di Committenza, costituitesi in giudizio. L’esclusione “fa un po’ specie, – aveva detto all’epoca il presidente della cooperativa, Massimo Indelicato – dal momento che il progetto presentato da noi implementa quello che vinse nel 2012 e la commissione che l’ha valutato fosse quasi la stessa di allora”.
Inoltre, “ci è stato contestato l’utilizzo del ‘condizionale’ in alcune parti, ma è stato usato perché nessuno ha la certezza di essere aggiudicatario”. Ancora, dicendo degli altri rilievi avanzati nell’esame del progetto presentato dalla società, Indelicato aveva puntato il dito contro il criterio della “‘buona radicalità’ sul territorio”, che “però ha fruttato solo 3 punti dei 5 disponibili, mentre siamo una società di Aosta, che offre i servizi a società di Aosta” (in particolare, quelle impegnate nei settori dell’hockey e del pattinaggio artistico).
Entrando nel merito dei singoli motivi d’impugnazione, in sentenza viene richiamata anzitutto la giurisprudenza per cui “la scelta operata dall’amministrazione appaltante, in una procedura di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, relativamente “ai criteri di valutazione dell’offerta” è sindacabile dinanzi ai giudici amministrativi “solo ancorché sia macroscopicamente illogica, irragionevole ed irrazionale”, ma nel caso della gara impugnata “non sono ravvisabili a carico della resa valutazione tecnica elementi” di tale portata.
Quanto all’attribuzione dei punteggi valutativi, nell’ambito delle voci dell’offerta tecnica, secondo i giudici “la commissione ha mosso addebiti specifici e manchevolezze ben individuate, riscontrate in base ai servizi offerti nel progetto gestionale di dettaglio, che rispondono a regole di logica e congruità”, senza lasciar spazio a censure “nel merito di singoli apprezzamenti”. Detto infine dell’impossibilità di un raffronto con la proposta del 2012, il Tar dichiara infondato il ricorso e lo rigetta. La gara era quindi legittima, ma essendo andata deserta, per il Comune pare aprirsi una nuova corsa contro il tempo rispetto al futuro della gestione: la proroga in essere scade in poco più di due mesi.