Ammanchi negli incassi delle foresterie, ex finanziere a giudizio alla Corte dei Conti

L’udienza si è tenuta oggi, mercoledì 29 luglio. La Procura contabile chiede ad un 54enne, al tempo appuntato scelto, 99mila euro. Si tratta della differenza tra un ammanco totale di 129mila euro e la somma da lui già risarcita in sede penale.
La Corte dei Conti di Aosta
Cronaca

99mila euro. E’ la somma che la Procura regionale della Valle d’Aosta della Corte dei Conti chiede di risarcire ad un 54enne, ex appuntato scelto della Guardia di finanza. L’ipotesi di danno deriva da una vicenda per cui l’uomo era stato processato dalla giustizia penale (aveva proceduto la Procura militare di Verona, competente per il territorio della Valle), con l’accusa di peculato militare. La cifra contestata dal procuratore contabile Quirino Lorelli è stata ricavata partendo proprio dal giudizio militare.

In quella sede, difeso dall’avvocato Pasquale Siciliano, il già appartenente al Corpo (ha presentato istanza di cessazione dal servizio nel 2024, rinunciando nello stesso anno al grado), aveva patteggiato 3 anni e 6 mesi di reclusione. Contestualmente, aveva versato, a titolo di risarcimento, 30mila euro. In totale, gli veniva addebitata la distrazione di circa 129mila euro, destinati alle casse dell’amministrazione cui apparteneva.

L’ex appuntato scelto era addetto ai servizi amministrativi di gestione della foresteria e delle cedole dei carburanti. Per la Procura militare, si sarebbe appropriato indebitamente dei canoni corrisposti dagli ospiti della foresteria dal 2018 al 2023 e di cedole del carburante, oltre a mobili e attrezzi per la palestra. La richiesta della Procura della Corte dei Conti è quindi pari al totale del danno cagionato, diminuita della somma già corrisposta in sede penale.

All’udienza di oggi, mercoledì 29 luglio, il difensore del convenuto a giudizio ha insistito in particolare su due aspetti. Anzitutto la prescrizione delle somme relative alle annualità 2018-20, quindi l’impossibilità di utilizzare una sentenza di patteggiamento in altri procedimenti (per cui il giudice contabile deve valutare autonomamente e non partendo dalle conclusioni dell’altro giudizio).

Sul tema della prescrizione, il sostituto procuratore contabile Francesca Cozza ha ribadito che esiste giurisprudenza costante della Corte dei conti per cui vi è occultamento del danno fino al rinvio a giudizio. Essendo questo del 13 novembre 2013, ha sottolineato in aula, “siamo nei termini per una contestazione integrale” e, “se non si volesse accedere a questa visione”, gli “importi del 2020 non sono prescritti”.

Il procuratore Lorelli ha quindi ribadito come sia la stessa natura dei fatti a qualificare quali dolose le condotte attribuite all’ex militare. “Se è vero che la sentenza di patteggiamento non fa stato nei giudizi paralleli, – ha affermato – il fatto che la difesa sostenga che non vi sia stato occultamento doloso, perché l’amministrazione avrebbe potuto fare dei controlli, è una sostanziale ammissione delle condotte dolose”.

La Procura contabile, nell’insistere per la richiesta di condanna al risarcimento, ha quindi riconosciuto che vi sia stata una “parziale restituzione delle somme” e che “parte dei beni mobili” di cui era stata configurata l’appropriazione “siano rimasti in disponibilità del Comando” delle “Fiamme gialle”. Pertanto, su quella parte di contestazione vi è “disponibilità ad accogliere, in via subordinata, una riduzione del danno”.

Per parte sua, l’avvocato Siciliano ha ripreso le modalità di funzionamento del servizio di foresteria, per cui il 56enne si “occupava banalmente di consegnare le chiavi e ritirare gli incassi”. Per questi ultimi, che spesso erano in contanti, “sottoscriveva le quietanze” e le forniva all’amministrazione assieme agli introiti. Senza le quietanze, “non avremmo contezza delle somme” e, per questo, “non si può parlare di occultamento doloso, al massimo di ‘culpa in vigilando’ (responsabilità per omessa vigilanza, ndr.)”. La sentenza, da parte del collegio presieduto dal giudice Giancarlo Astegiano, è attesa prossimamente.

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