397.079,20 euro, oltre agli interessi e le spese legali. A tanto ammonta la somma che il titolare di una ricevitoria del lotto situata nella regione è stato condannato dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Valle d’Aosta a versare all’Agenzia delle Dogane e Monopoli. La procura regionale contabile aveva chiamato l’uomo a giudizio, contestandogli di non aver versato all’erario i proventi delle giocate effettuate, nella sua attività, nell’arco di quattordici giorni del gennaio 2019.
Difeso dall’avvocato Davide Sciulli, l’uomo ha sostenenuto di “non essersi appropriato di alcuna somma relativa alle giocate dei clienti”, giacché l’ammanco “si riferirebbe esclusivamente a giocate fatte in proprio” e, pertanto, “non sarebbe configurabile alcuna omissione di versamento dei proventi”. Inoltre, il difensore ha sollevato l’incapacità di intendere e di volere del suo assistito, poiché afflitto da “una patologia aggravata dalla difficile situazione familiare”.
La prospettazione sulla mancata appropriazione è stata ritenuta dai giudici non soltanto “indubbiamente originale”, ma anche “destituita di ogni fondamento”. “Il titolare della ricevitoria del lotto, infatti, – si legge in sentenza – ben può egli stesso operare delle giocate nel suo personale interesse, ma ciò certamente non significa che abbia titolo alcuno per farlo gratuitamente”. Per i magistrati, il tabaccaio “ha indebitamente registrato le proprie giocate, nella speranza di una vincita, senza provvedere al relativo pagamento, così sottraendo una parte del compenso all’erario”.
Quanto alla presunta incapacità di intendere e di volere, il collegio giudicante osserva come il fatto che il chiamato in giudizio si sia rivolto ad uno specialista per la certificazione solo dopo aver ricevuto l’intimazione di pagamento dall’Agenzia delle Dogane, “solleva rilevanti dubbi sull’attendibilità della patologia lamentata”. Oltretutto, gli unici elementi a sostegno di tale tesi, si legge ancora, “si rinvengono in una perizia a firma di libero professionista”, quindi un documento richiesto dalla parte, mentre un documento del Servizio dipendenze dell’Usl non attesta compromissione delle facoltà mentali.
Nella sua contestazione, il procuratore regionale Massimiliano Atelli aveva richiamato precedenti sentenze sulla responsabilità dell’agente contabile (colui che riscuote somme per conto dello Stato), nonché – siccome “nella fattispecie in esame le somme non versate afferiscono a giocate al lotto dello stesso convenuto” – giurisrpudenza in tema di forza maggiore, “al fine di escludere qualunque valore assolutorio alle ludopatie”.