Gli orti si possono coltivare anche se fuori dal Comune di residenza. Firmata l’ordinanza

Resta vietato ogni assembramento e l’accesso al fondo è consentito ad un massimo di due persone contemporaneamente nel caso di soggetti conviventi; nei restanti casi l’accesso è limitato ad una sola persona.
Orto - orti
Politica

Buone notizie per chi ha un appezzamento di terra da coltivare, che non si trova nei pressi della propria abitazione. Da oggi, infatti, l’attività è consentita. Il presidente della Regione, Renzo Testolin, ha firmato oggi, domenica 19 aprile 2020, un’ordinanza ritenendo che la coltivazione dei terreni per uso agricolo e le attività dirette alla produzione per autoconsumo rientrino fra le attività consentite.

Il provvedimento stabilisce che: “lo svolgimento di attività lavorative su superfici agricole anche di limitate dimensioni, quali orti, campi, prati, vigne e frutteti, e la conduzione di piccoli allevamenti, per produzioni di autoconsumo sono consentiti, anche al di fuori del Comune di residenza, a condizione che il soggetto interessato attesti con autodichiarazione il possesso o l’uso di tale superficie agricola e il suo utilizzo ai predetti fini, con l’indicazione del percorso più breve dalla propria abitazione al sito.”

Resta vietato ogni assembramento e l’accesso al fondo è consentito ad un massimo di due persone contemporaneamente nel caso di soggetti conviventi; nei restanti casi l’accesso è limitato ad una sola persona.

Se gli appezzamenti, di limitate dimensioni, sono vicini, le attività devono essere svolte rispettando la distanza interpersonale di almeno quattro metri, indossando obbligatoriamente mascherine o mezzi protettivi idonei che garantiscano la copertura di naso e bocca.

Sempre oggi il Presidente della Regione ha firmato un’ordinanza che stabilisce ulteriori misure per  limitare il più possibile la diffusione del contagio per le attività di selvicoltura e per l’utilizzo delle aree forestali, così come per le attività del settore delle costruzioni. 

L’ordinanza stabilisce il rispetto delle seguenti misure: all’interno dei cantieri non devono essere presenti contemporaneamente più di 10 addetti, oltre a tecnici, progettisti e fornitori, fatti salvi i cantieri in cui si svolgono lavorazioni che rivestono carattere di somma urgenza al fine di rimuovere un pregiudizio alla pubblica e privata incolumità. Tutti
i soggetti presenti, nei lavori che prevedano la distanza inferiore a due metri fra i vari operatori, devono indossare mascherine o di mezzi protettivi idonei che garantiscano la copertura di naso e bocca.

Delle deroghe al numero di addetti possono essere consentite da parte del Presidente della Regione può disporre, su proposta delle strutture regionali, degli enti o delle imprese interessate, sentita l’Unità di crisi.

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