Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta ha annullato i provvedimenti con cui i Ministeri della Difesa e dell’Economia avevano giudicato l’infermità di un militare, colpito da patologia di tipo tumorale, non dipendente da causa di servizio. Contestualmente, dall’amministrazione era giunto un “no” alla richiesta di concedere il beneficio dell’equo indennizzo. La sentenza è stata depositata negli scorsi giorni (l’udienza si era tenuta il 12 marzo).
Il militare si era rivolto al Tar segnalando di essere stato in servizio nell’Esercito italiano dal 1998 al 2011 alla Sezione Lancio dell’allora 1° gruppo del 4° Reggimento artiglieria contro-aerei (unità in grado di contrastare sia la minaccia aerea, sia quella di missili balistici), avendo inoltre operato in diverse missioni internazionali: dal febbraio al giugno 2002 in Albania, dal novembre al febbraio 2007 in Kosovo e dal dicembre 2009 al giugno 2010 in Afghanistan.
Il riconoscimento negato
Nel settembre 2022, a seguito di accertamenti, al ricorrente era stata diagnosticata una patologia tumorale. Nel marzo 2023, il militare ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di tale infermità, “rappresentando di aver operato, – si legge nella sentenza del Tar – nel corso delle missioni in Albania, Kosovo e Afghanistan, in aree contaminate da uranio impoverito e da nanoparticelle di metalli pesanti”.
Con due pareri (del marzo 2024 e del giugno dello stesso anno), il Comitato di verifica del Ministero dell’Economia ha escluso la sussistenza di una causa di servizio per l’infermità. Il militare ha così impugnato la decisione al Tar, assistito dall’avvocato Angelo Fiore Tartaglia, attivo nella consulenza legale su questioni attinenti l’esposizione all’uranio impoverito.
L’indirizzo dell’Adunanza plenaria
Al riguardo, i giudici (il collegio era presieduto da Giuseppina Adamo) richiamano l’indirizzo maturato dall’adunanza plenaria del Consiglio di Stato nell’ottobre 2025 per cui “quando è accertata una patologia tumorale di un militare esposto ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti in ragione del suo servizio prestato in particolari contesti operativi”, la legge “pone a favore del soggetto una presunzione relativa alla sussistenza del nesso di causalità, superabile solo se il Ministero della difesa fornisce la prova contraria”.
Nel caso specifico, la sentenza considera che “il militare è stato inviato in missione in Kosovo e Afghanistan per un intervallo di tempo non trascurabile e nel corso delle missioni estere ha svolto attività operative sul campo”, che “la patologia sofferta dall’interessato è pacificamente di natura tumorale” e che “nei pareri resi dal Comitato di verifica che hanno escluso la dipendenza da causa di servizio non è stata individuata né un’eziologia ‘tipica’ della patologia, né un’eventuale causa extra-lavorativa specifica e alternativa, maggiormente idonea a spiegarne la genesi”.
L’accertamento specifico
Il collegio giudicante, nell’ambito della causa, ha anche disposto una verificazione, a cura di un pool di accertatori. Tale approfondimento, concluso nel novembre 2025, ha rilevato che “risulta assolutamente fuori ombra di dubbio che il ricorrente sia stato impiegato in zone geografiche in cui ci furono, prima della sua venuta, importanti e significativi utilizzi di armi dotate di uranio impoverito, scaricate in grandi quantità, sul territorio balcanico ed anche in Afghanistan”.
Deve quindi ritenersi accertata “una possibile esposizione a polveri oppure contaminanti ambientali di natura aerea ed eventualmente acquatica correlati inevitabilmente ai residui delle armi scaricate al suolo con l’uranio impoverito” e che “sicuramente”, nel corso delle missioni in Kosovo ed in Aghanistan, il militare “abbia inalato polveri, e meno probabilmente ingerito sostanze o acque, la cui probabilità che contenessero particelle di uranio impoverito non può ritenersi trascurabile”.
Nonostante, “tutte le evidenze scientifiche che hanno dimostrato come, per quanto i livelli di radioattività in tali zone dopo i bombardamenti con armi caricate all’uranio impoverito risultino dotate di una bassa carica radioattiva, radiazioni alfa e beta, è pur vero che tale rischio risultava concreto al momento del servizio svolto”.
La mancata ricerca di una genesi extra-lavorativa
Alla luce degli accertamenti svolti, concludono i giudici, i pareri sfavorevoli al militare contengono considerazioni “decisamente superate e contrastate sia dalla documentazione in atti, sia dall’accertamento compiuto con la verificazione” e che “si arrestano al piano della negazione astratta del nesso causale e della ritenuta innocuità dei contesti operativi, senza procedere all’individuazione di una concreta e individualizzata genesi extra-lavorativa della patologia”.
Pertanto, il ricorso viene accolto e i provvedimenti impugnati sono annullati. I Ministeri, che si erano costituiti nel giudizio, sono anche stati condannati al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, liquidate in 3mila euro. Inoltre, il collegio giudicante ha posto a loro carico le spese della disposta verificazione. La sentenza può essere impugnata dinanzi al Consiglio di Stato.
