Il dibattito sulla nuova legge elettorale per il Parlamento italiano accende il Paese, non senza toni polemici da parte delle forze politiche. Il tema presenta un profilo tecnico non indifferente e, per cercare di facilitarne la comprensione e di chiarire alcuni aspetti che riguardano proprio la nostra regione, abbiamo chiesto al giurista Roberto Louvin, docente di Diritto pubblico comparato all’Università di Trieste (e già Presidente del Consiglio Valle e della Giunta regionale tra gli anni ’90 e i 2000), un contributo al riguardo.
Giovedì 16 luglio scorso, con 217 voti favorevoli, 152 contrari e 2 astenuti, la Camera ha approvato la riforma della legge elettorale introducendo un sistema a base proporzionale, con un premio di governabilità del 42% per la coalizione vincente. Il testo dovrà adesso essere approvato per diventare legge anche dal Senato, che può però ancora modificarlo. L’effetto principale della nuova normativa è che viene assegnato un ‘premio di governabilità’ di 70 deputati e 35 senatori alla coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti.
Contrariamente a quanto avrebbe voluto il partito di maggioranza relativa, Fratelli d’Italia, non vi sarà comunque né l’elezione diretta (che richiede una modifica della Costituzione) né l’indicazione di un candidato premier come designazione popolare del futuro Presidente del Consiglio dei Ministri. La scelta del capo del Governo resta perciò affidata agli accordi che si raggiungeranno in Parlamento. Il sistema punta comunque ad una stabilizzazione dei rapporti di forza fra maggioranza e opposizione rendendo probabile (ma non sicuro!) il raggiungimento di una larga maggioranza, circa il 60% in ciascuna delle due camere, in caso di successo.
È un sistema molto simile a quello previsto per il Consiglio regionale della Valle d’Aosta – eletto oggi con sistema proporzionale e con una soglia di sbarramento e attribuzione di un premio di maggioranza in misura fissa – anche in questo caso fissato al 42% – per il partito o la coalizione che superi questa soglia, un risultato che però nelle tre ultime tornate elettorali non è mai stato conseguito.
Questa in Italia è la sesta legge elettorale in circa trentacinque anni: il sistema politico italiano è evidentemente incapace di esprimere stabilità attraverso accordi politici duraturi fra i partiti, per cui si affida continuamente alla speranza di favorire governi stabili cambiando ogni volta le regole elettorali.
Gli effetti generali della riforma
La legge attualmente in vigore, il cd Rosatellum (dal nome del suo promotore, Ettore Rosato, in vigore dal 2017), non ha dato risposte adeguate al bisogno di stabilità e non porta alla chiara individuazione di un vincitore. Era stata pensata per favorire un’intesa tra le due maggiori forze dell’epoca (il Partito Democratico e Forza Italia). La rapida ascesa del Movimento 5 Stelle mandò però in fumo quella prospettiva.
La proposta ora approvata, oltre al premio di governabilità, prevede un sistema elettorale di tipo misto, che combina elementi di natura proporzionale e elementi di natura maggioritaria.
Dispone in particolare che i seggi alla Camera siano distribuiti proporzionalmente tra le coalizioni e le liste che superano le soglie di sbarramento per l’accesso ai seggi (10% per le coalizioni e 3% per le liste singole o coalizzate). I partiti presenterebbero, come già avviene nel sistema vigente, liste di candidati per collegi plurinominali e ai fini dell’eventuale attribuzione del premio, liste a livello circoscrizionale, uguali per tutta la coalizione. Le liste sono “bloccate” e non si prevede l’espressione di preferenze per l’elezione dei deputati e dei senatori, ma l’argomento è ancora oggetto di discussione e la decisione potrebbe ancora cambiare nel corso della discussione al Senato.
Lo scontro interno alla maggioranza di centro-destra ha bloccato la discussione sull’alternativa fra liste bloccate e preferenze. Il primo sistema assegna grande potere alle segreterie nazionali dei partiti che decidono le liste e stabiliscono la possibilità di successo dei loro fedeli, mentre le preferenze riportano fatalmente gran parte del Paese al traffico di influenze e al voto di scambio. Per uscire da questo dilemma si sarebbe potuto per esempio utilizzare il sistema, molto chiaro ed efficace, che utilizziamo già in Valle d’Aosta, estendendo ovunque i collegi uninominali, anche all’interno di una cornice generale proporzionale.
Non si è voluto fare ricorso a sistemi, come il maggioritario a collegi, che avrebbe permesso con certezza la formazione di una stabile maggioranza, per cui nel futuro Parlamento potrebbe anche non esserci un chiaro vincitore e i governi rischiano di nascere ancora in base ad accordi con delle forze non coalizzate: ci saranno infatti probabilmente formazioni di questo genere sia al centro che ai lati estremi, a destra come a sinistra.
Regole particolari riguardano l’elezione dei parlamentari in rappresentanza degli italiani all’estero e dei parlamentari espressi nelle circoscrizioni elettorali del Trentino Alto Adige/Südtirol e della Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.
Che cosa cambia per le prossime elezioni in Valle d’Aosta?
Limitiamoci a guardare alle innovazioni che ci interessano più direttamente, ricordando che in base allo Statuto speciale “Agli effetti delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato, la Valle d’Aosta forma una circoscrizione elettorale” (art. 47).
Le elezioni nella circoscrizione Valle d’Aosta, pur essendo collegate con quelle che si svolgono nel resto del Paese, sono disciplinate separatamente.
La Camera
La proposta approvata – il disegno di legge n. A.S. 1971, Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 16 luglio 2026 – dispone la circoscrizione Valle d’Aosta in un unico collegio uninominale. I voti espressi in Valle d’Aosta non varranno solo per scegliere il deputato che la rappresenterà, ma saranno anche conteggiati per il raggiungimento da parte di partiti delle soglie di accesso alla ripartizione dei seggi, per l’individuazione della lista singola o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, e per il raggiungimento della soglia minima prevista per l’attribuzione del premio di governabilità. Non sono invece considerati per la ripartizione tra i partiti dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale. Il seggio attribuito in Valle è inoltre conteggiato nel massimale di 220 seggi attribuibili alle liste aggiudicatarie del premio di governabilità.
I voti espressi in questa circoscrizione – è questa la principale novità – concorreranno dunque a formare il totale dei voti nazionali delle liste e delle coalizioni sia per il superamento delle soglie di sbarramento per l’accesso ai seggi da parte dei singoli partiti (3%) o coalizioni (10%), ma anche per il superamento della soglia dei consensi (42%) richiesta per l’attribuzione del premio di governabilità. Se il candidato eletto deputato in Valle è collegato alla coalizione che si aggiudica il premio di governabilità sarà computato all’interno del massimale di seggi previsto dalla legge a favore della coalizione vincente, per non superare la cifra limite di 220 seggi.
Questa tabella indica la ripartizione dei seggi come effetto generale della legge, con o senza raggiungimento del premio di governabilità. Non sono previste, come si vede, ripercussioni in questo senso per la Valle.

Nella fase della distribuzione dei seggi la circoscrizione della Valle d’Aosta resta separata dal resto del Paese: il seggio che le è assegnato è determinato esclusivamente sulla base dei voti espressi nel territorio regionale. In altri termini, chi ottiene più voti all’interno del collegio uninominale valdostano, sia per la Camera che per il Senato, è direttamente eletto e la sua elezione non influisce sulla scelta di candidati presenti in altre circoscrizioni.
Alla Valle continua a spettare un solo deputato. Dalla legislatura in corso, per effetto della riduzione dei deputati da 630 a 315, il suo “peso” proporzionale è però sostanzialmente raddoppiato.
La candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e non più di 600 elettori del collegio (ridotti della metà in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati).
La legge elettorale parla di “lista”, ma è chiarito che in Valle d’Aosta con il termine “lista” non si intende un elenco di candidati, ma ci si riferisce al partito o gruppo politico organizzato che abbia depositato il suo contrassegno presso il Ministero dell’interno. “Lista” vuol quindi indicare semplicemente il singolo candidato nel nostro collegio uninominale.
È ammesso a presentare la sua candidatura anche un partito o un gruppo politico organizzato – in quanto rappresentativo di una minoranza linguistica tutelata –che non abbia presentato liste di candidati in altre regioni.
I candidati nella circoscrizione valdostana, all’atto della presentazione della propria candidatura, si potranno – è una facoltà, non un obbligo – collegare con una lista singola o con liste tra loro collegate con dichiarazione formale di collegamento. Tuttavia, le liste rappresentative della minoranza linguistica potranno concorrere alla competizione anche senza apparentarsi con nessuno. In questo modo le liste valdostane si sottraggono anche agli obblighi in materia di presentazione del programma e di collegamento inter-camerale.
Ne risulta una scheda di votazione per la Valle d’Aosta decisamente innovativa: per la prima volta i candidati uninominali non saranno più identificati esclusivamente dal loro contrassegno, ma potranno anche apparire visivamente collegati ai contrassegni di partiti e gruppi politici presentati altrove, in coerenza con gli schemi coalizionali nazionali.
I candidati nel collegio uninominale valdostano non dovranno più depositare il proprio contrassegno identificativo presso la cancelleria del Tribunale di Aosta, assieme alla loro candidatura, ma si limiteranno ad indicare il contrassegno o i contrassegni cui sono collegati, tra quelli che saranno stati depositati al Ministero dell’interno. C’è invece l’obbligo di depositare a Roma presso il Ministero dell’interno il contrassegno che si applica a tutte le liste che concorrono nella circoscrizione valdostana, comprese quelle rappresentative delle minoranze linguistiche che possono presentarsi anche esclusivamente in Regione.
Al momento del deposito del contrassegno si deve indicare la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato e depositarne lo statuto ovvero, in mancanza, una dichiarazione, con la sottoscrizione del legale rappresentante autenticata dal notaio che indichi alcuni elementi minimi di trasparenza. L’eventuale dichiarazione di collegamento è effettuata al momento del deposito del contrassegno.
Le schede di votazione riporteranno il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale scritti in un apposito rettangolo, sotto il quale sarà riportato il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. Se le liste sono più di una e collegate in coalizione, i rispettivi simboli figureranno all’interno di un rettangolo più ampio. Qui sotto si può vedere in facsimile la forma che prenderanno queste schede.

L’elettore esprimerà il proprio voto apponendo con la matita un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti saranno ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna di tali nel collegio uninominale.
Se l’elettore dovesse tracciare un segno sul rettangolo contenente il nome e cognome di un candidato, ma anche un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto diventerebbe nullo per divieto di voto disgiunto.
Queste novità puntano a consentire all’elettore valdostano di esprimersi d’ora in poi anche in favore di una delle liste (singole o coalizzate) in competizione sul piano politico nazionale, con un voto che per alcuni aspetti si somma a quelli conseguiti dalle liste e coalizioni in competizione nel resto del Paese.
Il Senato
In forza dell’articolo 57 della Costituzione, “il Senato è eletto su base regionale” e “Nessuna Regione o Provincia autonoma può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno”. Inoltre, come già ricordato, in base allo Statuto speciale “Agli effetti delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato, la Valle d’Aosta forma una circoscrizione elettorale” (art. 47).
Per le elezioni del Senato, la Valle costituirà come in passato un unico collegio uninominale separato.
Anche qui operano alcune disposizioni di integrazione tra le elezioni nella regione e quelle del resto del Paese, sempre ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità e della verifica del massimale di seggi conseguibili a livello nazionale dalla coalizione che si aggiudica il premio, massimale fissato per il Senato in 113 seggi, come si vede dalla tabella riportata qui sotto.

Il testo della riforma approvata alla Camera prevede per il Senato l’assegnazione di un premio di governabilità su base nazionale, quantitativamente inferiore e in forma diversa dal passato, quando si configurava come multiplo (quindi assegnato per ciascuna regione) e non assegnato unitariamente ma a seconda del risultato conseguito in ogni regione. Per la Valle d’Aosta non era previsto allora, e non è previsto oggi, alcun seggio in “premio”.
Il meccanismo precedente era stato censurato dalla Corte costituzionale che lo aveva dichiarato incostituzionale per violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza (sent. n. 1 del 2014). Non prevedeva infatti limiti minimi di consenso per far scattare il meccanismo premiale e mancava di una sua complessiva proporzionalità. In pratica portava a risultati casuali che potevano addirittura ribaltare il risultato delle urne e favorire la formazione di maggioranze parlamentari divergenti per i due rami del Parlamento.
Con la nuova legge, se sarà approvata anche dal Senato, il premio sarà attribuito alla lista o coalizione che abbia conseguito il maggior numero di voti validi a livello nazionale in entrambe le Camere, a condizione che venga superata la soglia del 42 % dei voti validi per ciascuna di esse. Il premio di governabilità sarà poi ripartito su base regionale con gli aggiudicatari dei 35 “seggi-premio” individuati con metodo proporzionale in liste separate, specificamente presentate a livello circoscrizionale nelle diverse regioni (esclusi il Trentino-Alto Adige e la Valle d’Aosta).
Questo voto, compresi quelli della Valle, contribuisce a formare le cifre elettorali nazionali delle singole liste e coalizioni di liste, confluendo nel totale dei voti validi nazionali ai fini del raggiungimento delle soglie di accesso alla ripartizione dei seggi, per individuare la lista singola o la coalizione che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale e per raggiungere la soglia minima ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità.
Se il seggio senatoriale è attribuito in Valle ad una lista collegata alla coalizione che si aggiudica il premio di governabilità, esso sarà perciò conteggiato nel totale dei seggi attribuiti a quella coalizione per impedire che esso superi il massimale conseguibile a livello nazionale (113 seggi senatoriali sul totale di 200). L’assegnazione del seggio valdostano è invece totalmente svincolata dalle modalità di riparto che riguardano il resto del Paese, per cui i voti espressi in Valle non influiscono sul riparto dei seggi nelle altre regioni.
In Valle il seggio sarà assegnato sulla base dei soli voti espressi nel suo territorio e i valdostani saranno rappresentati in Senato dal candidato della “lista” vincitrice in forza dei soli voti espressi nel suo territorio secondo il metodo maggioritario. La Regione resta dunque slegata dalle procedure di riparto che interessano il resto del Paese e i voti qui espressi non influiscono sul riparto dei seggi senatoriali nelle altre regioni.
Qui sotto si può vedere come si presenterà la scheda elettorale per le elezioni del Senato nella Circoscrizione uninominale della Valle d’Aosta.

Il tema politico
Il tema politico centrale di queste settimane è stato il coinvolgimento o meno degli elettori delle Regioni Valle d’Aosta nella competizione elettorale nazionale per l’eventuale assegnazione del premio di governabilità, pur continuando la Valle a beneficiare dell’assegnazione di seggi separati a garanzia della rappresentanza in quanto minoranza linguistica.
Il bilanciamento raggiunto nel disegno di legge approvato alla Camera muove tra la salvaguardia dele garanzie di rappresentanza delle minoranze linguistiche riconosciute e quelle di partecipazione, da parte dei cittadini delle circoscrizioni separate (Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige), alla competizione politica nazionale, soprattutto per l’assegnazione del premio di governabilità. Finora la Valle d’Aosta era del tutto esclusa dai meccanismi di assegnazione del premio, mentre il Trentino-Alto Adige vi era completamente incluso.
Questa disparità di trattamento ha portato oggi ad una loro equiparazione, raccogliendo anche le molte critiche espresse in passato dagli esperti che segnalavano una grave disparità di trattamento fra i due casi. Anche se la Corte costituzionale non è mai stata finora chiamata ad esprimersi, è stata evidenziata da più parti la presunta illegittimità costituzionale della situazione di “isolamento” in cui si trovava la Valle d’Aosta, versando in condizioni opposte rispetto al Trentino-Alto Adige fin dalla legge n. 270 del 2005 (Legge “Calderoli”).
Chi si è espresso a favore della nuova legge ritiene necessario che esistano elementi di collegamento fra il voto in Regione e il livello nazionale. Si considera necessario che il voto dell’elettore valdostano conti non solo per la scelta del Deputato e del Senatore espressi dalla Valle d’Aosta, ma anche per determinare la vittoria di una delle coalizioni e per incidere sulla quota di consenso registrata dai singoli partiti.
Alcune voci si sono levate invece contro questa scelta.
Alcune forze autonomiste affermano che:
- Questa riforma sarebbe “lesiva del principio della circoscrizione autonoma valdostana, così come venne prevista dalla Costituente nella norma dello Statuto di autonomia all’articolo 47”. Qui mi sembra che sia fonte di grave confusione parlare di “principio della circoscrizione autonoma valdostana”. La “Circoscrizione autonoma della Valle d’Aosta” è stata l’ente provvisorio che nel 1945 ha preceduto la nascita della Regione Valle d’Aosta. Non esiste invece alcun principio elettorale di “circoscrizione autonoma”, ma solo una garanzia statutaria di formare sempre una “circoscrizione elettorale” (una circoscrizione elettorale non può essere “autonoma” visto che è soltanto una suddivisione territoriale del corpo elettorale);
- Si sostiene che “Viene stravolta la logica del sistema uninominale… attentando alla peculiarità valdostana delle elezioni per il Parlamento”. Il sistema elettorale uninominale è però salvaguardato interamente dalla riforma sotto ogni punto di vista: nessun voto esterno alla circoscrizione influisce però sulla scelta dei candidati, che avviene esclusivamente in base alla preferenza espressa dai centomila elettori valdostani;
- la scelta operata andrebbe contro la necessità di “definire con chiarezza le candidature per dare voce ai valdostani in Parlamento” e di “evitare candidature locali presentate solo per distribuire voti a livello nazionale, a vantaggio di eventuali eletti, perfetti sconosciuti a chi vota in Valle, che nulla avrebbero a che fare con la nostra Regione autonoma”. Qui occorre essere più precisi: le candidature per dare voce ai valdostani in Parlamento sono esclusivamente quelle votate nella circoscrizione Valle d’Aosta e non sono possibili doppie candidature (interne e esterne alla circoscrizione). Quanto al presunto vantaggio di “perfetti sconosciuti a chi vota in Valle”, l’allusione sembra riguardare il fatto che le coalizioni a cui i candidati valdostani hanno la possibilità, se lo ritengono, di ricollegarsi possono raggiungere grazie ai voti valdostani soglie e ottenere un premio di governabilità. È certo che per la prima volta da molti anni gli elettori valdostani guarderanno contemporaneamente all’effetto locale e all’effetto nazionale del loro voto, ma questo è voluto per rimuovere un’anomalia risalente alla “legge Calderoli” che avrebbe esposto la legge quasi certamente a ricorso alla Corte costituzionale, portando alla probabile dichiarazione di incostituzionalità sul punto per violazione dei principi di eguaglianza (nei confronti per esempio del Trentino-Alto Adige) e di ragionevolezza.
Una Valle “più appetibile” per la politica nazionale
La Valle non può essere, come abbiamo visto, in alcun modo privata di una sua rappresentanza diretta, ma le modalità di declinazione del sistema potevano essere diverse, e lo dimostra la storia elettorale della nostra Regione, perché ci sono stati, nel tempo, cambiamenti di rilievo.
Nel 1954 i voti dei valdostani contarono per l’assegnazione del premio di maggioranza nazionale, ma il sistema fu presto cambiato. Il problema si ripropose quando vi fu una prima sterzata in senso maggioritario nei primi anni ’90, con il c.d. Mattarellum (leggi 276 e 277 del 1993). Da allora si sono costantemente ripresentati problemi di coordinamento tra la legge nazionale e il regime della circoscrizione regionale.
La legge Calderoli (l. n. 270 del 2005) aveva dato per la Valle una soluzione opposta a quella indicata oggi e aveva stralciato i voti della Valle d’Aosta rispetto all’assegnazione del premio di maggioranza nazionale alla Camera dei deputati. Questa norma conteneva, però, un evidente vizio di incostituzionalità rilevato da gran parte degli studiosi del diritto costituzionale: da qui la necessità di intervenire.
Il coordinamento, per quanto complesso, era oggettivamente necessario: bisogna salvaguardare il principio per cui i valdostani scelgono i “loro” eletti ma permettere anche a chi vota in Valle, se lo desidera, di dare sostegno a una delle due coalizioni e di non vedere il proprio suffragio escluso dal conteggio generale dei voti per la governabilità. Questo sembra non piacere alle forze autonomiste, ma la scelta è puramente politica e non rende di per sé illegittima la legge in corso di approvazione.
La volontà del Parlamento di computare oggi a livello nazionale, con i limiti sopra ricordati, i voti espressi e i seggi assegnati nelle circoscrizioni in questione, si richiama all’esigenza di assicurare che l’offerta politica nella circoscrizione Valle d’Aosta – ossia la proposta avanzata per creare condizioni di maggiore stabilità – sia coerente con quella che viene presentata agli elettori nel resto del Paese. All’interno di questa scelta, resta comunque garantita la facoltà per le liste rappresentative della minoranza linguistica di non apparentarsi con partiti o coalizioni nazionali. Il partito o gruppo politico organizzato rappresentativo della minoranza beneficia anche di una deroga rispetto al limite imposto a tutti gli altri partiti di essere presente in almeno un terzo delle circoscrizioni.
I candidati che si presenteranno nel collegio uninominale della Valle d’Aosta, nel caso in cui decidano di collegarsi a partiti e gruppi politici presenti nel resto del Paese, dovranno però farlo nel rispetto della formula di coalizione secondo cui tali partiti sono presenti in tutto il Paese.
Questa nuova configurazione rende più interessante sotto diversi punti di vista per le formazioni politiche nazionali inserirsi nel gioco politico locale, per i benefici che vi possono conseguire. La possibilità di alleanze parziali con singoli partiti coalizzati con altre forze nazionali restano precluse. In pratica non vi sarà più possibilità di “geometria variabile” nelle alleanze rispetto al quadro nazionale. Per rendere chiaro che cosa significa questo, si può connsiderare che non sarà più possibile per le forze autonomiste fare a livello regionale coalizione con singoli partiti (per esempio Forza Italia o il Partito Democratico) separandoli dal resto della loro coalizione nazionale.
La soluzione di permettere ai candidati di rendere esplicito il proprio sostegno ad una delle coalizioni in competizione appare ragionevole e risponde anche ad un’esigenza che si è prospettata già in passato: ci si ricorderà dell’elezione di Carlo Perrin e Roberto Nicco nel 2006, rafforzata dal loro impegno politico – espresso in forma contrattualizzata – di condividere l’orientamento della coalizione di centro-sinistra guidata da Romano Prodi.
Nelle due ultime tornate elettorali, d’altra parte, uno dei due eletti è stato espressione di partiti nazionali (il Movimento 5 stelle nel 2018 e la Lega nel 2022) e anche le stesse forze autonomiste non hanno disdegnato alleanze ufficiali con partiti nazionali (il Partito democratico nel 2022).
La Valle d’Aosta non ha, in conclusione, il “diritto costituzionale” di chiamarsi fuori dalla contesa complessiva che si svolge in tutta Italia. La sua posizione resta distinta e il voto dei suoi elettori decide in maniera esclusiva della sua rappresentanza.
L’attribuzione ai cittadini della Valle anche della facoltà di dare il loro concorso all’assegnazione del premio di stabilità non è contraddittoria ed ha un effetto politico evidente: rafforza l’interesse dei candidati a “schierarsi”, in una contesa che definisce fin da subito la loro posizione sullo scacchiere. Più difficile resterà forse chiamarsi fuori dai giochi e riservarsi di scegliere in un secondo tempo, magari sulla base di calcoli opportunistici, come comportarsi rispetto alle future maggioranze di governo, con scelte che non rispondano al preciso mandato politico dell’elettore.
Il margine di discrezionalità degli eletti della Valle si assottiglia, dunque, mentre esce rafforzato il potere degli elettori di vincolarli all’impegno programmatico assunto in campagna elettorale, senza “cambiali in bianco” oggi più difficilmente reclamabili di un tempo.
Roberto Louvin
