Anche per la Cassazione, il “guinzaglio” della ‘ndrangheta sulla politica valdostana

Pubblicata la sentenza relativa ad un’istanza difensiva dei legali del consigliere regionale sospeso Marco Sorbara. Se l’esito appare superato dai fatti, alcune considerazioni dei magistrati riguardano l’inchiesta “Geenna” e le dinamiche messe in luce.
L'assessore comunale alle Politiche Sociali Marco Sorbara
Cronaca

Prima di ottenere, lo scorso 26 agosto, gli arresti domiciliari che avevano posto fine ad un periodo di carcerazione iniziato il 23 gennaio di quest’anno, nella notte in cui i Carabinieri del Gruppo Aosta entrarono in azione per il “blitz” dell’operazione “Geenna”, il consigliere regionale sospeso Marco Sorbara aveva incassato ben cinque “no” all’affievolimento della misura detentiva cui era sottoposto.

Erano giunti a seguito di istanze dei suoi difensori. Con una di queste era stata impugnata in Cassazione un’ordinanza del Tribunale della libertà di Torino, del 13 febbraio, che aveva confermato al tempo la carcerazione, scattata per l’accusa di concorso esterno alla “locale” di ‘ndrangheta di Aosta scoperchiata dalle indagini.

Ieri, mercoledì 30 ottobre, la Suprema Corte ha pubblicato le motivazioni della decisione di rigettare il ricorso del politico (assistito dagli avvocati Raffaele Della Valle, Donatella Rapetti e dal fratello Sandro Sorbara). Se l’esito è superato dagli eventi, perché nel frattempo Sorbara ha lasciato il carcere di Biella in cui è stato rinchiuso per sette mesi, alcune considerazioni dei giudici appaiono attuali, per il loro riguardare l’inchiesta ormai chiusa, prossima alle richieste di rinvio a giudizio dei pm Stefano Castellani e Valerio Longi della Dda di Torino.

Secondo la Cassazione, “l’errore di impostazione” del ricorso di Sorbara era “quello di non confrontarsi direttamente con i fatti” e di “fare leva su considerazioni generiche e astratte”, fornendo “una spiegazione alternativa – quella di una amicizia risalente” tra lui e il ristoratore Raso (ancora in carcere e considerato dagli inquirenti figura apicale della “locale” aostana, ndr.)  che “giustificherebbe i rapporti e le interferenze del primo nell’azione politica” dell’allora assessore comunale alle politiche sociali -totalmente “sganciata dai fatti”.

Per la Corte, le indagini culminate nei sedici arresti hanno dimostrato che “l’infiltrazione nella politica locale ha rappresentato una delle attività primarie della locale di ‘ndrangheta, la quale ha inteso imporsi nel territorio della Valle d’Aosta anche grazie all’insinuazione di soggetti” endogeni alle amministrazioni (in manette finirono anche l’ex assessore di Saint-Pierre Monica Carcea, accusata anch’ella di concorso esterno, e il consigliere comunale del capoluogo Nicola Prettico, ritenuto invece organico al sodalizio).

Il Tribunale, nel disporre le misure cautelari, ha evidenziato la “spiccata progettualità criminale” mostrata dell’associazione “capeggiata dal Raso”, mettendo in campo nel presente (per la tornata elettorale comunale del 2015), le “attività necessarie ad accaparrarsi il controllo politico futuro”. Al riguardo, la sentenza della Cassazione richiama le “conversazioni, intercettate, in cui l’intento dei sodali è quello di assicurare il favore del sodalizio a candidati che siano molto disponibili (‘che aprono la porta anche quando bussiamo di notte’)”.

Non solo, perché dalle stesse intercettazioni “si comprende” che i loro protagonisti “concordano di non manifestare all’esterno il loro appoggio, arrivando a distogliere l’attenzione dai reali ‘favoriti’ con indicazioni verso altri candidati di ‘facciata’”. Inoltre, la Corte richiama anche il riferimento “allo stato di fibrillazione registrato in occasione dello spoglio e alle grida liberatorie di felicità al momento della pubblicazione dell’esito della competizione elettorale”.

Elementi che concorrono a formare un complesso indiziario da cui, per i giudici, è logico concludere l’“esistenza di un appoggio elettorale da parte del locale di ‘ndrangheta a favore del Sorbara rispetto allo svolgimento della competizione elettorale”. Convinzione rafforzata, nella Cassazione, dall’emergere dall’inchiesta pure del “comportamento subalterno del Sorbara verso il Raso, che ne è ben consapevole, tanto da paragonarlo alla fedeltà di un cane”.

Al riguardo, ritorna nel provvedimento la tesi inquirente del condizionamento del ristoratore sul politico, “di cui riesce, sostanzialmente, a determinare la linea politica all’interno del Comune”, nonché dell’interesse di Raso al fatto che Sorbara “si accrediti nell’ambito comunale come il riferimento dei calabresi in Aosta”. Delle “relazioni pericolose” tali da giustificare l’interessamento del titolare del ristorante “La Rotonda” solo “nell’ottica di un perseguimento di un interesse diverso da quello della mera solidarietà amicale”.

La conferma della misura cautelare per il consigliere regionale nasceva poi anche dalla considerazione del fatto che “la circostanza delle dimissioni del Sorbara dall’incarico presso il Comune di Aosta” non appariva “significativa di una presa di distanza dal mondo politico istituzionale”, perché le stesse furono semplicemente “la conseguenza della progressione di carriera dell’indagato, eletto nelle elezioni regionali del 2018”.

A proposito di quella tornata elettorale, i magistrati della Cassazione annotano “le intercettazioni” che “hanno evidenziato l’interessamento della medesima consorteria”. Da questo, il “Tribunale ha ragionevolmente tratto il convincimento della persistenza di interessi comuni con il sodalizio mafioso e, quindi, della ripetibilità della situazione che ha dato luogo al contributo” dell’indagato “alla vita della consorteria”. Il resto sarà storia processuale, con ombre su momenti più recenti della politica regionale che rimangono sospese. A mezz’aria, come le nuvole che annunciano un temporale.

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