Discarica di Pompiod, il Tar: legittimo sospendere il rinnovo dell’autorizzazione

Respinto il ricorso di “Ulisse 2007”, gestore dell’impianto, sulle comunicazioni con cui la Regione informava dello “stop” momentaneo al procedimento amministrativo, visto l’avvio di un processo penale sui conferimenti.
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Cronaca

Nel contenzioso sul rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio della discarica di Pompiod (Aymavilles), la Regione segna un punto. Il Tar della Valle d’Aosta ha infatti respinto, ritenendolo infondato, il ricorso con cui la società “Ulisse 2007”, gestore dell’impianto, si opponeva alla sospensione del procedimento amministrativo attuata da piazza Deffeyes. In particolare, l’azienda aveva impugnato una lettera del Dirigente della struttura Economia circolare, rifiuti, bonifiche e attività estrattive a riscontro dell’istanza di rinnovo dell’atto autorizzativo (del 27 febbraio 2020) e del successivo sollecito (della fine di agosto dello stesso anno) di “Ulisse 2007”.

Per i magistrati – si legge nella sentenza depositata oggi, giovedì 29 aprile – il provvedimento della Regione è “stato adottato avendo come riferimento l’avvio di un procedimento penale a carico del rappresentante legale e del direttore tecnico della società” per l’ipotesi di attività di gestione di rifiuti non autorizzata, “cui ha fatto seguito un decreto penale di condanna e un decreto di sequestro preventivo d’urgenza” della discarica. Il processo, spostatosi dinanzi al giudice monocratico del Tribunale, vista l’opposizione degli imputati al provvedimento emesso dal Gip, è ancora in corso, con la prossima udienza in calendario per il 27 maggio.

Nel ricorso, l’azienda piemontese sosteneva che la sospensione fosse illegittima perché elusiva dell’obbligo di concludere il rinnovo nei tempi stabiliti dalla legge, ma dal contenuto dell’atto impugnato – ribadiscono i giudici – “si evince che la sospensione è strettamente connessa all’esito della fase cautelare del procedimento penale avviato dalla Procura” della Repubblica e “sarà onere della società ricorrente presentare gli atti e i documenti afferenti alla conclusione della fase predetta”, al fine di “far riprendere il decorso dei termini per la conclusione del procedimento di rinnovo dell’autorizzazione” richiesto e sollecitato lo scorso anno da “Ulisse 2007”.

Guardando oltre, la sentenza sottolinea poi che, attraverso lo “stop” momentaneo, la Regione “palesa l’attenzione ai profili di rischio anche per quel che attiene alla salute pubblica, riservandosi di adottare ulteriori atti al fine di sospendere l’autorizzazione”, sulla base delle norme che lo consentono “in caso di violazione delle prescrizioni” al titolo ottenuto. Al riguardo, la sentenza ricorda che “la ricorrente è sospettata non solo di aver violato l’autorizzazione in precedenza rilasciata, ma di aver addirittura posto in essere” la “condotta penalmente rilevante” contestata dalla Procura (lo smaltimento, a Pompiod, di poco meno di 3.500 tonnellate di materiali non conformi ai parametri autorizzativi). Ipotesi che, qualora fondata, può consentire, alla Regione, di irrogare al gestore sanzioni dalla diffida alla revoca dell’autorizzazione.

“E’ quindi evidente – osserva il Tar – che l’amministrazione abbia proceduto” alla sospensione del rinnovo “anche alla luce del principio di precauzione, di derivazione comunitaria e che costituisce uno dei canoni fondamentali del diritto dell’ambiente e alla salute”. Un principio che “fa obbligo alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l’ambiente” e che si caratterizza “per una tutela che non impone un monitoraggio dell’attività” da effettuare “al fine di prevenire i danni, ma esige di verificare preventivamente che l’attività non danneggia l’uomo o l’ambiente”.

Quanto al motivo di ricorso con cui “Ulisse 2007” sosteneva la carenza di motivazione del provvedimento regionale, il Tar lo “boccia” ritenendolo “non sufficientemente articolato”, sicché la società “ha lamentato le difficoltà di esercizio dell’attività ordinaria in assenza di un titolo abilitativo ufficiale”, senza però “fornire chiarimenti in merito a chi stia svolgendo tale attività stante l’indisponibilità del bene” per l’azienda, “nella vigenza del decreto di sequestro preventivo che imprime una indisponibilità giuridica” dell’impianto. La sentenza pone anche a carico di “Ulisse 2007” le spese processuali, nella misura di 3mila euro.

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