L’Anac solleva “anomalie” nella procedura per il restauro del castello di Issogne

Secondo l’autorità, che ha aperto un fascicolo anche a seguito di criticità evidenziate in una segnalazione, non è stata motivata la scelta di circoscrivere la metà degli inviti a presentare offerta a ditte aventi sede in Valle.
Castello di Issogne - Foto di Simone Fortuna
Cronaca

Nella manifestazione d’interesse pubblicata nel novembre 2022 dalla stazione unica appaltante per la Regione Valle d’Aosta, relativamente al restauro conservativo dei dipinti delle facciate del cortile del castello di Issogne, sono presenti dei “profili di anomalia”.

E’ la conclusione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, evidenziata in un atto di definizione del procedimento sottoscritto dal presidente Giuseppe Busia. Il fascicolo, si apprende dalla lettura, era stato aperto “anche in relazione alle criticità evidenziate” in una segnalazione del 13 dicembre 2022. L’importo dei lavori a base di gara era di 2,5 milioni di euro.

Secondo l’Anac, dall’esame svolto, non risulta “motivata la scelta di codesta stazione appaltante di circoscrivere la metà degli inviti a presentare offerta alle ditte aventi sede legale” in Valle. Per l’autorità, il “criterio della diversa dislocazione territoriale” non deve “essere discriminante per gli operatori economici né condurre ad improprie ed ingiustificate restrizioni per la concorrenza”.

In quest’ottica – si legge nell’atto – “la scelta di limitare la partecipazione alla procedura negoziata ai soli operatori aventi sede legale nella regione” è “riferibile ad una scelta discrezionale della stazione appaltante”.

Tale opzione, è il giudizio dell’Anac, “avrebbe dovuto essere specificamente motivata ed adeguatamente esplicitata nell’avviso di manifestazione d’interesse”, sulla base dei “principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa”.

L’atto si conclude invitando la stazione appaltante valdostana, “anche per il futuro”, a “tenere conto delle suesposte considerazioni nell’esercizio della propria discrezionalità ai fini della fissazione delle clausole limitative della partecipazione alle procedure negoziate”.

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