Valgrisenche, il Tar “riapre” l’intero territorio comunale ai camper

Con un’ordinanza dello scorso agosto, il Sindaco aveva vietato la sosta agli autocaravan, dalle 22 alle 6, al di fuori delle aree attrezzate. L’atto è stato impugnato dall’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti e i giudici amministrativi hanno accolto il ricorso.
Camper - immagine di repertorio
Cronaca

Il Tar della Valle d’Aosta “riapre” l’intero territorio di Valgrisenche ai camper. I giudici amministrativi hanno infatti annullato il divieto – istituito dal sindaco del Comune all’inizio dello scorso agosto, con un’ordinanza – che inibiva la sosta agli autocaravan dalle 22 alle 6 di ogni giorno, al di fuori delle aree attrezzate. Ad opporsi all’atto del primo cittadino era stata l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, depositando il ricorso discusso una settimana fa in udienza, con la sentenza pubblicata oggi, lunedì 14 febbraio.

Nell’impugnare il provvedimento, l’associazione eccepiva l’errata applicazione da parte del Comune (non costituitosi in giudizio) di diverse norme, dal testo unico degli enti locali al Codice della strada. Al riguardo, nel giungere alla decisione i magistrati premettono che l’atto, oltre alla parte riguardante segnatamente i camper, stabiliva “il divieto di campeggio irregolare in aree non a tal fine attrezzate con riguardo ad ogni tipologia di automezzo e di altra forma di bivacco e baraccamento”.

Tuttavia, il potere in capo al Sindaco di “adottare ordinanze contingibili e urgenti” è correlato “all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana”. Nello specifico, secondo il Tar, l’amministrazione comunale “non ha debitamente motivato circa la sussistenza di un pericolo di danno grave ed imminente tale da non poter essere diversamente affrontato con gli ordinari mezzi amministrativi”.

Viceversa, le ragioni di igiene e vivibilità urbana risultano “logicamente connesse alle (sole) improprie ed abusive forme di campeggio, anche in forma raggruppata”. Pertanto, “non venendo in considerazione nel caso in esame ed in parte gli stringenti presupposti per l’esercizio del potere di ordinanza ad opera del Sindaco”, il riscorso viene accolto con l’annullamento dell’ordinanza nella parte “in cui dispone un generalizzato divieto di sosta agli autocaravan dalle ore 22 alle 6 su tutto il territorio comunale al di fuori delle aree attrezzate”.

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