Coronavirus: stop alla spostamento fra regioni fino al 15 febbraio 2021

Varato nella notte un decreto legge. Rinnovata fino al 5 marzo la misura che consente di spostarsi una sola volta al giorno verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5 e le ore 22, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. Istituita una zona bianca.
Autostrada A5 - Foto di Davide Verthuy
Politica

Fino al 15 febbraio non ci si potrà spostare fra regioni o province autonome diverse. E’ quanto prevede il decreto legge approvato nella notte dal Consiglio dei Ministri. Prorogando lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2021, il Cdm ha varato o rinnovato alcune misure per il contenimento del contagio da Covid.

Oltre allo stop della mobilità fra regioni, salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute –  è  comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione – il Dl prevede che dal 16 gennaio al 5 marzo,  sull’intero territorio nazionale è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5 e le ore 22, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Tale spostamento può avvenire all’interno della stessa Regione, in area gialla, e all’interno dello stesso Comune, in area arancione e in area rossa, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai Comuni fino a 5.000 abitanti.

Qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Viene poi istituita un’area “bianca”, nella quale si collocano le Regioni con uno scenario di “tipo 1”, un livello di rischio “basso” e una incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. In area “bianca” non si applicano le misure restrittive previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) per le aree gialle, arancioni e rosse ma le attività si svolgono secondo specifici protocolli. In queste aree possono comunque essere adottate, con Dpcm, specifiche misure restrittive, in relazione a determinate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico.

Per l’attuazione del piano vaccinale viene infine istituita una piattaforma informativa nazionale idonea ad agevolare, sulla base dei fabbisogni rilevati, le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento. Inoltre, su istanza della Regione o Provincia autonoma interessata, la piattaforma nazionale esegue, in sussidiarietà, le operazioni di prenotazione delle vaccinazioni, di registrazione delle somministrazioni dei vaccini e di certificazione delle stesse, nonché le operazioni di trasmissione dei dati al Ministero della salute.

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