Green pass, le precisazioni della Regione su sagre ed eventi

Le risposte della Regione in relazione alle richieste di chiarimento pervenute riguardo all’applicazione delle disposizioni concernenti il green-pass.
Green pass
Politica

A dieci giorni dall’entrata in vigore del Green Pass sono ancora diversi i dubbi sollevati da cittadini, esercenti e organizzatori di eventi. A cercare di fare chiarezza è una nota della Regione.

Documenti alternativi al green-pass

Le documentazioni rilasciate da strutture sanitarie, farmacie, laboratori di analisi, medici di medicina generale e pediatri di libera scelta che attestano l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dall’infezione o l’esito negativo di un test molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore antecedenti hanno analoga validità della Certificazione verde Covid 19.

Soggetti preposti al controllo del possesso del green pass

Il controllo del possesso certificazione verde Covid-19 viene effettuato tramite la lettura del QR code, utilizzando esclusivamente l’App Verifica C19. L’applicazione consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.

I soggetti preposti al controllo certificazioni verdi Covid-19 sono: pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni; personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di spettacolo; titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde Covid-19 , nonché i loro delegati; proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati; i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati e gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde Covid-19 , nonché i loro delegati.

I soggetti delegati devono essere incaricati con atto formale di delega recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica. L’intestatario della certificazione verde Covid-19 all’atto della verifica dimostra, a richiesta dei verificatori sopra menzionati, la propria identità personale mediante l’esibizione di un documento di identità.
La circolare del Ministero dell’Interno ha chiarito che gli esercenti non hanno l’obbligo di controllare sempre l’identità dei possessori di certificazione verde Covid-19, ma possano farlo in caso di dubbio sull’identità del soggetto che esibisce il certificato, quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione. Tale verifica ha quindi natura discrezionale ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione.

Necessità di green pass per sagre ed eventi

L’accesso a sagre e fiere anche locali è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde Covid-19.
Nel caso in cui tali eventi si svolgano all’aperto in spazi privi di specifici e univoci varchi di accesso, come, ad esempio, nelle piazze e vie pubbliche, gli organizzatori (pubblici o privati) si limitano a informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell’esistenza dell’obbligo della certificazione verde Covid-19 per accedere alla fiera o sagra in questione. In caso di controlli a campione, sarà sanzionabile soltanto il soggetto privo di certificazione e non anche gli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.

L’obbligo di possedere una certificazione verde Covid-19 per accedere agli spettacoli aperti al pubblico si riferisce a luoghi che consentono, per la loro conformazione, di limitare l’ingresso da parte degli spettatori (sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e altri locali o spazi anche all’aperto).

L’obbligo di possedere una certificazione verde Covid-19 non si applica, invece, nel caso in cui gli eventi si svolgano in luoghi all’aperto privi di specifici e univoci varchi di accesso, come ad esempio in piazze, vie o parchi pubblici, a cui possono accedere anche soggetti per fini diversi da quello di assistere all’evento che non è quindi destinato ad un pubblico predefinito e contenuto in spazi dedicati in modo esclusivo all’evento stesso.

Faq Governo

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