A luglio 2026 Renzo Testolin è, ancora, Presidente della Regione. Eppure il 2 maggio un tribunale lo aveva dichiarato ineleggibile e decaduto. Il paradosso ha una spiegazione tecnica — l’appello sospende automaticamente la decadenza — ma racconta meglio di ogni analisi lo stato delle istituzioni valdostane: un vertice politico che governa “sotto condizione”, in attesa che siano i giudici a dire l’ultima parola.
Proviamo a spiegare come ci siamo arrivati, e cosa pensiamo della sentenza. La nostra impressione è che il Tribunale di Aosta arrivi a una conclusione difendibile nel merito, ma vi giunga attraverso una motivazione debole su più punti. E che questa fragilità non sia un incidente. È il sintomo di una forma di governo e di un quadro normativo che scaricano sul giudice scelte che la politica non riesce a compiere.
Da dove nasce il caso
Dopo le elezioni del settembre 2025 si è posto un problema insieme politico e giuridico. La legge regionale (art. 3, c. 3, l.r. 21/2007) pone un limite ai mandati consecutivi in Giunta: in linea di principio vieta il terzo mandato di fila, salvo che in una delle due legislature precedenti l’incarico sia durato meno di due anni e mezzo. Renzo Testolin aveva già ricoperto incarichi di Giunta per tre legislature consecutive: per lui, alla presidenza, era in gioco il quarto. Lo stesso valeva per Luigi Bertschy, poi vicepresidente. Sull’interpretazione si è acceso un vero scontro di pareri legali tra costituzionalisti (i professori Grosso, Morrone e Lupo); alla fine il Consiglio ha eletto Testolin e Bertschy seguendo la lettura più permissiva.
Il ricorso e la sentenza
Il 19 dicembre 2025 due consiglieri di AVS-Rete Civica, Chiara Minelli ed Eugenio Torrione, hanno chiesto al Tribunale di Aosta di accertare l’ineleggibilità di Testolin, come elettori a tutela della corretta applicazione della norma. Testolin si è difeso su due fronti: sulla forma, sostenendo che a decidere dovesse essere il giudice amministrativo e che il ricorso fosse comunque tardivo; nel merito, chiedendo il rigetto. In subordine ha chiesto di sollevare davanti alla Corte costituzionale la legittimità della stessa legge regionale — mossa criticata persino dentro la maggioranza, perché rischiava di indebolire le competenze della Regione sulla propria forma di governo. La Regione ha tentato di intervenire al suo fianco, ma il Tribunale ne ha dichiarato inammissibile l’intervento, riconoscendole una posizione “neutra”.
Con la sentenza n. 110 del 2 maggio 2026 il Tribunale ha respinto le eccezioni di forma e accolto il ricorso, dichiarando Testolin ineleggibile e decaduto — con effetto, si badi, solo per il futuro e senza subentro automatico: a colmare la vacanza avrebbe dovuto pensare il Consiglio. Il 5 maggio l’aula ne ha preso atto; l’8 maggio la difesa ha depositato appello alla Corte d’appello di Torino, e la sospensione automatica ha riportato Testolin alla presidenza. L’udienza, inizialmente fissata per fine settembre, è stata rinviata al 13 ottobre.
Cosa convince
Sulla giurisdizione la decisione convince: la controversia riguarda il diritto di voto e di candidarsi — diritti soggettivi — e appartiene perciò al giudice ordinario, come è pacifico. E nel merito il Tribunale legge la norma alla lettera: la disposizione stabilisce una regola, il divieto di terzo mandato consecutivo, e prevede un’unica eccezione: la possibilità di svolgere un terzo mandato se la carica è durata meno di due anni e mezzo in una delle due legislature precedenti. Di conseguenza, essa non ammette in nessun caso un quarto mandato. In aggiunta, sempre secondo quanto stabilito testualmente dalla norma, questa opera a prescindere dalla specifica carica ricoperta in Giunta. La legge, aggiunge, non è incostituzionale, perché rappresenta un ragionevole equilibrio: serve — sono parole della sentenza — a “bilanciare il diritto di elettorato passivo con l’esigenza democratica di impedire la permanenza per periodi troppo lunghi di una sola persona nell’esercizio del potere politico, favorendo così il ricambio ai vertici”. Una lettura che ha fondamento, viste le funzioni molto incisive del presidente valdostano, “titolare di un potere politico che ha un ruolo significativo nella dialettica democratica”.
Dove la sentenza si fa fragile
Più incerti sono i passaggi sulla legittimazione e sull’interesse ad agire dei ricorrenti, cioè sul loro diritto di portare la questione davanti al giudice e sull’utilità della sentenza per gli stessi, dirimenti per instaurare la causa. Per quanto riguarda la prima, il fondamento solido c’è, e la sentenza lo coglie: non sono elettori qualunque, ma i consiglieri che hanno votato l’elezione del Presidente, e come tali possono invocare il proprio diritto di voto (artt. 2 e 48 Cost.) e richiedere di accertare che questo possa essere esercitato liberamente e genuinamente, ossia che non ci sia un rischio di lesione dello stesso. Tuttavia, nel ricorso c’è un richiamo molto marginale ai diritti dei ricorrenti, e nulla in merito alla possibile lesione dei loro diritti. In questo senso, la sentenza opera una dubbia integrazione delle ragioni dei ricorrenti, in contrasto con il principio secondo cui la legittimazione ad agire si determina sulla base di quanto affermato dalle parti.
Ancor meno persuasivo è l’argomento aggiuntivo — introdotto peraltro solo “in ogni caso” — che accosta la loro azione all’azione popolare elettorale, quella che consente a qualsiasi elettore di contestare l’elezione di un amministratore locale: un modello pensato per il corpo elettorale che vota direttamente, e che mal si adatta a un presidente eletto in secondo grado dal Consiglio — come la stessa sentenza, altrove, sottolinea. Quanto all’interesse ad agire, i ricorrenti fanno riferimento alla “necessità di tutelare la corretta osservanza del più generale diritto di elettorato passivo ex art. 51 della Costituzione, il cui esercizio è riconducibile ai diritti inviolabili tutelati dall’art. 2 della Carta costituzionale, per l’accesso alle cariche elettive all’interno degli organi rappresentativi”. Nuovamente, poco o nulla sull’utilità della sentenza per i ricorrenti, e, di nuovo, la sentenza integra discutibilmente le loro ragioni affermando che il ricorso è volto a tutelare la loro posizione di elettori.
Un nodo collegato è la competenza. Come detto, il Tribunale giustamente riconosce la propria giurisdizione, trattandosi di una questione concernente il diritto di elettorato attivo e passivo. Ma anche in questo caso l’argomentazione è discutibile: essa fa leva soprattutto sul fatto che la causa ha ad oggetto il diritto ad essere eletto di Renzo Testolin, e non come ci si dovrebbe aspettare, l’accertamento dei diritti dei ricorrenti, con ciò contraddicendosi e prestando il fianco a possibili ulteriori contestazioni.
Anche la parte che esclude l’applicazione di una vecchia norma del 1962 sul contenzioso elettorale regionale, nell’esito pare corretta; è l’esposizione a restare problematica e sbrigativa — al punto da appoggiarsi anche al rilievo che quella norma “non era stata menzionata dalle parti”, che però conta poco, visto che il giudice il diritto lo conosce d’ufficio.
L’errore che pesa
C’è infine il passaggio su cui l’appello si giocherà davvero: se rinviare la legge alla Corte costituzionale. E qui la sentenza inciampa. Per spiegare quando un giudice deve investire la Consulta, scrive che deve ritenere la questione “manifestamente fondata”; e conclude che, non essendo “manifestamente fondata”, il rinvio va negato. Ma la legge dice l’opposto: per adire la Corte non serve la fondatezza manifesta, basta che il dubbio sia “non manifestamente infondato” — una soglia bassa, il sospetto serio, non la quasi-certezza. Il Tribunale ha così preteso, per aprire la porta della Consulta, quasi ciò che avrebbe reso superfluo bussare, decidendo di fatto da sé una questione che spetta alla Corte. E l’errore non è isolato: la formula rovesciata compare sia nell’enunciazione del criterio sia nella sua applicazione. Si dirà che è una svista senza conseguenze, perché il giudice ha comunque esaminato nel merito la ragionevolezza della norma — ed è un’obiezione seria. Ma il metro sbagliato non è neutro: la stessa sentenza, per compensare le spese, definisce la questione “nuova”, priva di “precedenti giurisprudenziali specifici” e di esito non prevedibile. Sono esattamente gli indici che, applicando il criterio corretto, avrebbero portato a rimettere la questione, non a chiuderla.
Non è un tema astratto. Appena tre mesi prima, la stessa Corte costituzionale aveva bocciato un altro limite valdostano ai mandati — quello dei quattro mandati per i sindaci dei piccoli Comuni (sentenza n. 16/2026, citata peraltro dallo stesso Tribunale). Là, la Regione aveva spinto oltre il quadro statale, che per i sindaci dei centri sotto i cinquemila abitanti non fissa alcun tetto; pur avendo la Regione un modello di forma di governo locale uguale a quello disciplinato dallo Stato, la decisione pare comunque mostrare un certo grado di intransigenza della Corte rispetto a scelte delle autonomie speciali che si discostano da quella nazionale. Qui, il limite in Giunta si muove dentro il perimetro che la legge dello Stato già prevede per gli esecutivi regionali, ma nell’ambito di una forma di governo diversa. E vi è già chi ha ritenuto (discutibilmente per noi) che il fatto di aver previsto dei limiti di mandato in una forma di governo che non segue il modello dello Stato comporti l’incostituzionalità della norma.
Il Tribunale salva la norma, sulla base di una lettura condivisibile delle competenze regionali in materia e delle specificità del contesto valdostano, ma una volta aperta la porta alla controversia in sede giurisdizionale, il terreno diventa scivoloso, e la risposta assai poco “manifesta”.
Perché conta il modo in cui si elegge il presidente
In Valle d’Aosta il Presidente non lo scelgono direttamente i cittadini: lo elegge il Consiglio tra i propri membri, in una logica fiduciaria da sistema parlamentare, come avviene per il governo nazionale. La sentenza affronta l’obiezione — l’elezione indiretta non impedisce di parlare di “eleggibilità”, perché anche gli organi eletti in secondo grado sono elettivi — e la supera. È una risposta ragionevole; ma proprio l’oscillazione tra la categoria dell’eleggibilità, nata per il voto diretto, e un vertice scelto per via fiduciaria è ciò che rende scivolosi i profili di contorno: chi sia il giudice competente, con quali rimedi, con quali forme di tutela. Il Tribunale cerca di fornire delle risposte a queste questioni ma non risolve (e, anzi, probabilmente evidenzia) la problematica di fondo dell’adeguatezza del quadro normativo in materia, e non potrebbe farlo: questo è il compito principale del legislatore.
Il nodo di fondo
La situazione odierna è il prodotto di due crisi che si sommano. Una istituzionale: regole elettorali ritoccate troppe volte, un pezzo alla volta, senza un disegno d’insieme, con il risultato di un sistema più fragile e più esposto ai dubbi interpretativi. E una politica: un conflitto che, non trovando composizione nelle sedi istituzionali, sfocia sempre più nelle aule dei tribunali. Che l’incertezza stia già pesando lo si è visto in questi giorni, con una maggioranza andata sotto sui numeri in commissione. Il richiamo a una politica autonomistica più collaborativa, a quella “cultura dell’autonomia” di cui tanto si parla, può suonare banale, ma resta l’unica strada: la tenuta delle istituzioni regionali dipende non solo dalla qualità delle regole, ma dalla capacità degli attori di riconoscersi in un orizzonte comune.
Uno sguardo fuori
La Valle d’Aosta non è un caso isolato. La vicina Provincia di Bolzano, anch’essa retta da un sistema parlamentare, prevede da anni un limite ai mandati di presidente e assessori. Norme simili esistono altrove in Europa. E persino in Ungheria (altro sistema parlamentare) — dopo sedici anni di potere concentrato nelle mani di Viktor Orbán — il Parlamento ha appena introdotto, nel giugno 2026, un tetto ai mandati del primo ministro: significativamente, è stata la maggioranza uscita dalle urne contro Orbán a volerlo. Mettere un freno alla concentrazione del potere è un principio antico della nostra tradizione giuridica, che prescinde da come si elegge chi governa. Questo non significa che ogni limite sia automaticamente giusto e proporzionato. Significa che la questione va presa sul serio nel merito — che è esattamente ciò che, in Valle d’Aosta, le sedi politiche hanno finora evitato di fare, lasciando che a deciderlo fossero i giudici.
Nicolò Paolo Alessi e Antonio Mastropaolo

Una risposta
Incredibile come una persona possa tenere sotto scacco una intera regione solo per la sua bramosia di potere