Le date, ora, sono certe. Anticipate nei giorni scorsi dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e confermate nel primo Consiglio dei ministri del 2026, sono ora definite dal decreto del Presidente della Repubblica pubblicato in Gazzetta ufficiale: per il referendum sulla riforma della giustizia si voterà domenica 22 e lunedì 23 marzo.
Questo, nonostante penda ancora un ricorso al Tar del Lazio, dopo il superamento delle 500mila firme raccolte da un comitato di cittadini e giuristi, per annullare il decreto del governo che ha fissato le date. Lo scorso 14 gennaio il Tribunale amministrativo ha respinto la richiesta di sospensione, fissando la decisione nel merito del ricorso al 27 gennaio.
Ad oggi, stando alla Gazzetta ufficiale, il quesito che gli elettori troveranno sulla scheda recita:
“Approvate il testo della legge costituzionale concernente ‘Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare’ approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025?”
Il referendum
Si tratta di un referendum confermativo. Ai cittadini viene quindi richiesto di approvare o meno – confermando con un “sì” o bocciando con un “no” – una legge costituzionale per modificare alcuni articoli della nostra “Carta”.
Trattandosi di un referendum costituzionale – quindi non di un referendum abrogativo –, non è richiesto il raggiungimento di un quorum. Perché la consultazione sia valida, non è necessario, quindi, che voti più del 50 per cento degli aventi diritto. Sarà sufficiente la maggioranza del “sì” o del “no” tra chi si recherà alle urne.
Le modifiche previste dalla legge

Nel dettaglio, la riforma riguarda gli articoli 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110 della Costituzione.
Tra i principali cambiamenti introdotti c’è la cosiddetta separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e magistrati requirenti (ovvero i pubblici ministeri), con la costituzione di due distinti organi di autogoverno: il Consiglio superiore della magistratura giudicante ed il Consiglio superiore della magistratura requirente. Attualmente, il Csm è uno solo.
Secondo le disposizioni di legge, il presidente della Repubblica conserverebbe la presidenza di entrambi i nuovi organi.
Con l’approvazione della riforma, i componenti dei due Csm saranno scelti tramite sorteggio: per un terzo da un elenco di professori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno 15 anni di esercizio, compilato dal Parlamento; e per i restanti due terzi tramite estrazione a sorte tra i magistrati delle rispettive carriere separate.
Oggi, i 30 membri dell’unico Consiglio superiore della magistratura – sono esclusi il Capo di Stato, il primo presidente ed il procuratore generale della Corte suprema di Cassazione, membri di diritto che portano il numero complessivo a 33 – sono eletti per due terzi (quindi 20, i cosiddetti membri togati) da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti ad ogni componente della magistratura e per un terzo (quindi 10, i cosiddetti membri laici) dal Parlamento riunito in seduta comune, definiti tra professori universitari in materie giuridiche e tra gli avvocati che esercitano la professione da almeno quindici anni.
La riforma, se votata, istituirà una nuova giurisdizione disciplinare, ovvero l’Alta Corte disciplinare, a cui viene attribuita in via esclusiva la competenza sui magistrati, sia giudicanti sia requirenti. Quindi, il potere disciplinare attualmente esercitato dal Csm verrebbe trasferito al nuovo organismo, composta da 15 membri nominati in parte dal presidente della Repubblica, in parte tramite sorteggio tra professori, avvocati e magistrati con almeno vent’anni di esperienza. Il presidente dell’Alta Corte verrebbe eletto tra questi componenti.
Questa, nel dettaglio, la composizione:
- tre membri saranno nominati dal presidente della Repubblica, tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno vent’anni di esercizio;
- tre membri saranno estratti a sorte da un elenco, stilato dal Parlamento in seduta comune, di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno vent’anni di esercizio;
- sei membri estratti a sorte tra i magistrati giudicanti (quindi i giudici) con almeno vent’anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgono o hanno svolto funzioni di legittimità;
- tre membri estratti a sorte tra i magistrati requirenti (quindi i pubblici ministeri) con almeno vent’anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgono o hanno svolto funzioni di legittimità.
Sono, inoltre, previste norme per l’impugnazione delle sentenze disciplinari davanti alla stessa Alta Corte in composizione diversa mentre altri aspetti, come la definizione degli illeciti disciplinari, delle procedure, dei collegi e delle sanzioni, saranno invece rimessi ad una futura legge ordinaria.
Gli obiettivi del governo
In più occasioni il governo, con il ministro della Giustizia Carlo Nordio e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha presentato la riforma come un passo verso la separazione delle carriere di giudici e pubblici ministeri, una maggiore trasparenza e imparzialità nella scelta dei componenti del Csm; un modo per contrastare le correnti interne negli organi di autogoverno della magistratura e l’affermazione del diritto dei cittadini a un giusto processo.
Le principali posizioni nel dibattito pubblico
La campagna referendaria ha polarizzato il dibattito tra sostenitori del sì e del no:
- Per il sì: il centrodestra compatto – Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati – e parte del mondo giuridico (ad esempio l’Associazione tra gli studiosi del processo penale Aspp), che vedono nella riforma uno strumento per rafforzare l’autonomia del giudice e la terzietà del processo penale, attraverso nuove regole di composizione e funzionamento degli organi di autogoverno.
- Per il no: il Partito democratico, il MoVimento 5 Stelle e l’Alleanza Verdi-Sinistra, che ritengono che la riforma possa compromettere l’indipendenza della magistratura e indebolire i meccanismi costituzionali di garanzia. Anche l’Associazione nazionale magistrati ha espresso forte contrarietà, criticando in particolare i meccanismi di sorteggio e la possibile autoreferenzialità dei pubblici ministeri.
Il fronte giuridico, invece, è più frammentato: alcuni esperti sostengono la separazione come principio auspicabile, altri criticano il testo e le modalità di attuazione previste.
Le date del voto
Anche la scelta delle date del referendum è stata oggetto di confronto politico. La maggioranza di governo aveva proposto l’inizio di marzo, mentre l’opposizione e alcuni comitati per il “no” avevano auspicato un rinvio ad aprile, con l’idea che una campagna più lunga potesse rafforzare le argomentazioni contrarie alla riforma.
Parallelamente, il Comitato della società civile per il no sta promuovendo una raccolta firme per richiedere un referendum con un quesito differente, alternativa che secondo l’Unione delle camere penali italiane servirebbe a complicare le procedure e ritardare il voto. Per essere valido, però, quel referendum richiederebbe 500mila firme entro il 30 gennaio 2026. Al momento, la raccolta è ferma a circa 350mila.
La campagna in Valle d’Aosta: nascono i due comitati
La campagna referendaria ha preso il via anche in Valle d’Aosta. Si sono costituiti, infatti, il Comitato per “no” – al quale hanno aderito Cgil VdA, Anpi, Arci VdA, Libera VdA, Attac Aosta, Sunia VdA, Federconsumatori, Cittadinanza attiva, Valle d’Aosta aperta (Ambiente diritti uguaglianza, Area democratica – Gauche autonomiste, MoVimento 5 Stelle, Rifondazione comunista e Risorgimento socialista), Partito democratico VdA e Alleanza Verdi Sinistra (Europa Verde, Rete Civica, Sinistra italiana); e, dall’altra parte il Comitato per il “sì” presieduto dall’avvocata Corinne Margueret assieme a diverse colleghe e colleghi (Claudia Tomiozzo, Katia Guidi, Salvatore Cavallaro), lo studente di Giurisprudenza Patrick Raso ed il collaboratore amministrativo Umberto Spalla.
Il voto per corrispondenza dei cittadini italiani all’estero

Sul sito web del Ministero degli esteri vengono illustrate le modalità di voto per corrispondenza dei cittadini italiani all’estero e l’opzione per il voto in Italia. Nello specifico, i cittadini italiani residenti o temporaneamente all’estero, iscritti nelle liste elettorali, possono votare per posta, ricevendo il plico elettorale al proprio indirizzo di residenza.
Per questo, viene raccomandato di controllare ed eventualmente regolarizzare immediatamente la propria situazione anagrafica e di indirizzo all’Ufficio consolare competente, contando che, per legge, i plichi elettorali devono essere spediti quasi un mese prima della data del voto in Italia. Per farlo, è preferibile utilizzare preferibilmente il portale online dei servizi consolari Fast It.
In alternativa al voto per corrispondenza, gli elettori iscritti all’Aire – l’Anagrafe italiani residenti all’estero – possono scegliere di votare in Italia nel proprio comune di iscrizione elettorale, comunicando per iscritto la propria scelta (la cosiddetta “opzione”) al Consolato entro il decimo giorno dopo l’indizione della consultazione. La scelta di votare in Italia vale solo per la consultazione referendaria rispetto alla quale è espressa.
L’opzione deve pervenire all’Ufficio consolare non oltre i dieci giorni successivi a quello dell’indizione della consultazione, ovvero entro il 24 gennaio 2026. Per questa comunicazione si può utilizzare l’apposito modulo scaricabile sia dal sito web del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (www.esteri.it) sia da quello del proprio Ufficio consolare di riferimento.
Il modulo, compilato, firmato e accompagnato da un documento d’identità, può essere consegnato o inviato al proprio Ufficio consolare di riferimento a mano, per posta, per posta elettronica ordinaria, per posta elettronica certificata. Gli indirizzi sono disponibili sul sito del Consolato di riferimento. La comunicazione dell’opzione può anche essere scritta su carta semplice. In ogni caso, per essere valida deve contenere nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza e firma dell’elettore. È obbligatorio inviarla insieme a copia di un documento di identità del dichiarante.
La normativa prescrive che sia cura degli elettori verificare che la comunicazione di opzione spedita per posta sia stata ricevuta in tempo utile dal proprio Ufficio consolare. Le richieste pervenute oltre il termine sopra indicato non potranno essere ritenute valide. La scelta di votare in Italia può essere successivamente revocata con una comunicazione scritta da inviare o consegnare all’Ufficio consolare con le stesse modalità ed entro la stessa data prevista per l’esercizio dell’opzione. La Legge non prevede alcun tipo di rimborso per le spese di viaggio sostenute per il rientro in Italia in occasione del voto, ma solo agevolazioni tariffarie all’interno del territorio italiano.
Il voto per gli elettori fuorisede
A differenza di quanto avvenuto per le elezioni europee 2024 e per i referendum abrogativi del 2025, in questa consultazione non è stato previsto il voto per gli elettori fuori sede, ovvero la possibilità – per chi si trovasse fuori dal proprio comune di residenza per motivi di studio, lavoro o cure mediche per almeno tre mesi – di richiedere di votare in un seggio diverso.
Il tempo, però, stringe. Il segretario di Più Europa Riccardo Magi ha presentato un emendamento al decreto per le consultazioni referendarie.


