Assunzione annullata a Finaosta, per i giudici l’anonimato delle prove è indispensabile

Depositate le motivazioni con cui la Corte d’Appello di Torino ha confermato la nullità della procedura selettiva bandita dalla finanziaria regionale nel giugno 2021. In Consiglio Valle, inoltre, emersi i costi del contenzioso: oltre 60mila euro.
Finaosta
Cronaca

“In quanto modalità di svolgimento indispensabile a garantire la regolarità della prova selettiva scritta la regola dell’anonimato” ha ”valore generale e di principio strumentale ad assicurare la trasparenza, la pubblicità e l’imparzialità delle procedure selettive (anche) delle società a partecipazione pubblica”. E’ l’assunto da cui, nelle motivazioni alla sentenza dello scorso 20 ottobre, depositate nelle scorse ore, la Sezione lavoro della Corte d’Appello di Torino parte per confermare la nullità della selezione bandita nel giugno 2021 da Finaosta per l’assunzione di un dirigente in seno alla direzione del credito della società.

Le motivazioni alla sentenza

A ricorrere in secondo grado era stata la finanziaria regionale, impugnando la sentenza con cui il giudice del lavoro di Aosta, il 17 maggio di quest’anno, aveva “annullato” la procedura selettiva e il contratto di lavoro stipulato, nel frattempo, con la vincitrice della stessa. La causa era stata innescata dal concorrente giunto secondo, che aveva lamentato (dopo un’interlocuzione ritenuta insoddisfacente con l’azienda) la richiesta della Commissione esaminatrice ai partecipanti di sottoscrivere tutte le pagine della prova scritta.

Secondo i giudici d’appello, natura e finalità della regola dell’anonimato non sono inficiate “dalla considerazione che la normativa non impone alle società a partecipazione pubblica di adottare per le assunzioni procedure selettive necessariamente comprensive di una prova scritta, potendo essere effettuate anche esclusivamente con prova orale, la quale, per sua natura, esclude l’anonimato”.

Infatti, – si legge ancora nelle motivazioni – “nel caso in cui, pur non essendo a ciò obbligate, vengano adottate dalle società a partecipazione pubblica selezioni mediante prove scritte, esse debbono essere anonime, trattandosi di indispensabile presidio” della “regolarità di questo tipo di prova selettiva”. L’inosservanza di tale principio, è la conclusione dei magistrati d’appello comporta la violazione di “una norma imperativa, con conseguente nullità della procedura selettiva e quindi del contratto di lavoro stipulato in base ad essa”.

Gli argomenti di Finaosta

Il concorrente che ha attivato il giudizio era assistito dagli avvocati De Guglielmi e Biondo, mentre Finaosta era rappresentata dai legali Perfetti, Marcovecchio e Fantini. Nel ricorrere, Fianosta aveva sostenuto di aver garantito “l’imparzialità della procedura tramite strumenti diverssi dall’anonimato delle prove scritte”. Tra questi, la nomina di una commissione esaminatrice composta solo da membri esterni, la previsione sia di una prova scritta, sia di una orale, nonché l’adozione, da parte dei commissari, di una dettagliata griglia di valutazione, per rendere l’attribuzione dei punteggi trasparente ed oggettiva.

Foto Facebook Consiglio regionale Valle d’Aosta – Conseil de la Vallée

Il tema in Consiglio Valle

Argomenti che non sono stati ritenuti sufficienti dai giudici d’appello a superare le ragioni di annullamento sancite in primo grado dal Tribunale di Aosta. Intanto, la vicenda della selezione e del contenzioso è approdata (nuovamente, dopo essere già stata al centro del dibattito il 12 gennaio scorso) ieri, giovedì 3 novembre, in Consiglio Valle. L’assessore alle società partecipate, Luciano Caveri, ha sottolineato che, sul piano organizzativo, “sin dalla pronuncia di primo grado, la Società ha dato copertura al posto affidandolo, ad interim, ad altro dirigente interno, in possesso dei requisiti e delle competenze necessari”.

Sono poi, ha proseguito Caveri, “in fase di approfondimento le possibili soluzioni stabili da adottare in seguito al passaggio in giudicato della sentenza e, anche per quanto riguarda l’avvio di procedimenti per individuare eventuali responsabilità interne, sollecitato anche dal Collegio sindacale, si attende la compiuta definizione del contenzioso in essere (il verdetto d’appello è impugnabile in Cassazione, ndr.)”.

Ripercorrendo la vicenda, l’Assessore ha quindi ricordato che, sulla procedura di selezione, la Giunta regionale “ha dato specifiche indicazioni alla Finaosta”. In particolare, nel 2022, “ha comunicato alla finanziaria significative criticità di compatibilità della procedura con la normativa, sollecitandola a provvedere con celerità alla revisione della stessa”, reiterando in seguito tali rilievi e “indicando, al contempo, che ogni azione che la società intendesse porre in essere nei confronti della sentenza” fosse “di esclusiva responsabilità della società”.

I costi del contenzioso

Dalla discussione in Consiglio sono anche emersi i costi del contenzioso, stimabili ad oggi, per la Spa presieduta da Nicola Rosset (partecipata interamente dall’amministrazione regionale), in oltre 60mila euro, in parte dedotti da preventivi ancora da liquidare. Di questi, 27.400 euro sono relativi all’assistenza legale nel primo grado della causa, 21mila alla prosecuzione del giudizio e oltre 12mila a spese legali che le due sentenze sinora susseguitesi hanno condannato la società a rimborsare al concorrente che ha indetto la causa.

Le reazioni dell’opposizione

La questione era stata sollevata, con un’interpellanza e un’interrogazione, dai consiglieri Stefano Aggravi (Lega Vallée d’Aoste) e Pierluigi Marquis (Forza Italia). Quest’ultimo, nella replica, ha sottolineato che “anche i costi per le spese di contenzioso” sono “piuttosto elevati e questo non è un aspetto di poco conto”. Il vicecapogruppo del Carroccio, invece, ha invitato il Governo a ricordare che “il controllo analogo” sulle partecipate “attribuisce compiti e responsabilità anche all’Amministrazione regionale”.

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