Gare Pnrr, per l’Anac un bando valdostano non è conforme alla legge

Secondo l’autorità, il discostamento dalle norme è nella mancata previsione che i concorrenti siano iscritti agli ordini professionali. La questione era stata sollevata dall’Ordine degli architetti della Valle d’Aosta.
Cronaca

Al fine del possesso dei requisiti di idoneità, i concorrenti alle procedure di gara devono essere iscritti ai competenti ordini professionali. E’ il dato per cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione ritiene non conforme alla legge una parte della procedura aperta per l’affidamento nella nostra regione dei servizi di supporto tecnico-operativo finalizzati alla completa attuazione degli interventi connessi all’esecuzione dei progetti in ambito Pnrr.

La gara, dalla base d’asta di 875mila euro, vede In.Va. SpA come stazione appaltante, in qualità di Centrale unica di committenza della Regione. A sottoporre all’Anac l’aspetto di possibile non conformità, poi acclarato, è stato l’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della Valle d’Aosta.

In particolare, nell’istanza inoltrata, l’albo di categoria ha eccepito la previsione “tra i requisiti di capacità tecnico-professionale dei partecipanti, che ‘il gruppo di lavoro è costituito’” da “due avvocati liberi professionisti iscritti all’ordine degli avvocati e con esperienza maturata negli ambiti oggetto del servizio, di cui almeno un cassazionista” e da “tre ingegneri/architetti con esperienza nel settore di gara, di cui almeno 2 iscritti all’Albo della professione”.

L’ordine ha evidenziato, nell’istanza sottoposta, l’illegittimità della partecipazione ai non iscritti ai rispettivi albi professionali. Al riguardo, l’Autorità ricorda come la previsione di legge – contenuta nel Codice degli Appalti – per cui chi concorre nelle procedure debba essere iscritto al competente ordine ha l’“utilità sostanziale” di “filtrare l’ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento pubblico”.

Ne discende che la documentazione della gara “non risulti conforme alla disciplina di riferimento”, oltre “a rappresentare nel caso di specie un evidente caso di disparità di trattamento tra le figure professionali richieste, segnatamente quelle legali e quelle di tipo tecnico”. L’Anac, con lo stesso parere, ha poi ritenuto non fondati altri due rilievi dell’Ordine degli architetti, che riguardavano la presunta lesione del principio di concorrenza, nonché l’indeterminatezza della base d’asta.

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