La dichiarazione di nullità della selezione bandita nel giugno 2021 da Finaosta per l’assunzione di un dirigente in seno alla direzione del credito della società – pronunciata dal giudice del lavoro del Tribunale di Aosta lo scorso 17 maggio – resta tale. Lo ha stabilito la Sezione del lavoro della Corte d’Appello di Torino che, al termine dell’udienza tenutasi oggi, giovedì 20 ottobre, ha respinto il ricorso presentato dalla finanziaria regionale contro la sentenza di primo grado.
Il ricorso iniziale
Ad impugnare inizialmente la procedura indetta da Finaosta Spa era stato un concorrente, già dipendente regionale dell’azienda partecipata (interamente) dall’amministrazione regionale, classificatosi al secondo posto nella graduatoria finale. All’indomani dell’esito aveva contestato alla società vari aspetti della selezione condotta, vedendovi opacità, ed insoddisfatto dalle risposte ottenute si era rivolto al giudice.
Il giudizio ad Aosta
La causa, ad Aosta, dopo due proposte di conciliazione (cui Finaosta non aveva ritenuto di aderire), era stata definita dal giudice Luca Fadda dichiarando nulla la procedura e, di conseguenza, anche il contratto di lavoro stipulato nel mentre dalla società con la vincitrice di quella selezione, che era stata assunta il 10 gennaio di quest’anno. Un esito contro il quale la Spa presieduta da Nicola Rosset ha ritenuto di proporre ricorso in appello.
L’udienza a Torino
Stamane, a Torino, la discussione tra le parti (gli avvocati Perfetti, Marcovecchio e Fantini per la finanziaria regionale, nonché i legali De Guglielmi e Biondo per il partecipante alla selezione). Il verdetto è arrivato al termine della mattinata: l’appello di Finaosta viene respinto e l’azienda è condannata anche a rimborsare al concorrente le spese dell’ulteriore grado di giudizio, liquidate in oltre 6.600 euro, più vari altri oneri.
Le prove “de-anonimizzate”
Nell’impugnare inizialmente la selezione, il partecipante aveva sollevato vari aspetti, tra i quali il fatto che ai concorrenti fosse stato richiesto di sottoscrivere tutte le pagine della prova scritta (prassi ritenuta dal ricorrente lesiva dell’anonimato dei candidati) e che la partecipante poi risultata vincitrice avesse potuto sostenere l’orale in modalità telematica, malgrado questa opzione non fosse contemplata dall’avviso di selezione.
I rilievi interni
Per il giudice Fadda, l’obbligo di sottoscrizione delle prove scritte era un “comportamento manifestamente inadeguato” e, “comunque, irragionevole della Commissione esaminatrice”. Alcuni dei temi del ricorso del concorrente erano già stati oggetto di osservazioni della Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Finaosta, nella relazione conclusiva dell’esame avviato proprio dopo l’interlocuzione con il partecipante insoddisfatto. Un documento interno, che Aostasera aveva avuto modo di leggere, in cui venivano riepilogate le principali criticità riscontrate.
Ricorrevano, per la Responsabile della trasparenza, “talune irregolarità che denotano una ‘cattiva gestione’ della procedura o, comunque, un malgoverno delle norme e dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità cui è soggetta la Società, in specie quanto all’esigenza di garantire la parità di trattamento tra i candidati”. Dopo quelle parole, sulla selezione era quindi giunta la pronuncia del giudice del lavoro di Aosta, cui si aggiunge oggi quella della Corte d’Appello di Torino. Entrambe sfavorevoli alla finanziaria regionale.