Coronavirus, le misure per il lavoro e le imprese del decreto “Cura Italia”

Il Decreto "Cura Italia" ha l'obiettivo di “contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale”. Qui le misure decise per il lavoro e per le imprese.
Immagine di archivio
Economia

Un decreto per “contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale” prevedendo delle “misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale, della protezione civile e della sicurezza” ma anche “di sostegno al mondo del lavoro pubblico e privato ed a favore delle famiglie e delle imprese”.

Il fisco

La sospensione dei versamenti

Il “Cura Italia” sospende il versamento delle ritenute d’acconto dei contributi previdenziali e assistenziali, così come quelle dei premi per l’assicurazione obbligatoria, e dispone che i versamenti sospesi siano da effettuare, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 oppure attraverso una rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio al 31 maggio 2020.

La sospensione dei termini degli adempimenti

A questo si lega l’altra sospensione prevista, quella che cioè “blocca” ogni ulteriore adempimento fiscale con scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Anche in questo caso i versamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni e interessi aggiuntivi, in un’unica soluzione e sempre entro il 31 maggio 2020 oppure nuovamente mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio.

I crediti d’imposta per botteghe e negozi

Agli esercenti il decreto riconosce un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione riferito al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

I crediti d’imposta per sanificare i posti di lavoro

In aggiunta il “Cura Italia” prevede incentivi per la sanificazione degli ambienti di lavoro come misura di contenimento del contagio del Covid-19, da dare ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione. A loro viene riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

Gli ammortizzatori sociali

Quarantena = malattia

Il periodo trascorso in quarantena, con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato – spiega ancora il Decreto –, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

Integrazione salariale e assegno ordinario

L’articolo 19 del provvedimento prevede invece norme speciali per il trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario. È prevista quindi la possibilità, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi collegati all’emergenza epidemiologica da Covid-19 di richiedere le due opzioni – trattamento o assegno – per un periodo massimo di 9 settimane.

È concessa la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’Inps. I lavoratori destinatari devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro che richiedono di accedere al provvedimento alla data del 23 febbraio 2020. Per le aziende che, invece, avessero già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario è prevista la possibilità di presentare domanda di trattamento ordinario venendo dispensate dal versamento di contributi aggiuntivi.

Cassa integrazione ordinaria e in deroga

La nuova cassa integrazione ordinaria prevista sostituisce i precedenti ammortizzatori sociali in favore delle aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, ma anche quelle che hanno in corso un assegno di solidarietà.

Diverso il discorso per la cassa di integrazione salariale in deroga, che può essere autorizzata dalle Regioni in favore delle imprese per cui non si trovi applicazione delle tutele previste dalle attuali norme sulla sospensione o la riduzione di orario, in costanza di rapporto.

L’una tantum a chi ha la partita Iva

Peri liberi professionisti, titolari di partita iva – in cui rientrano anche contratti Cococo, lavoratori agricoli a tempo determinato e dello spettacolo – attiva alla data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie viene invece riconosciuta un’indennità una tantum pari a 500 euro.

La disoccupazione

Il “Cura Italia” sposta anzitutto il termine per la domanda di disoccupazione agricola che viene prorogato al 1° giugno 2020, ma solo per le domande che si riferiscono al 2019. Termini che invece si allargano per le domande di disoccupazione Naspi (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) e Dis-coll – entrambe Inps –, dagli attuali 68 a 128 giorni.

Il Fondo prima casa

Per 9 mesi l’ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che devono però autocertificare di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 (ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data) un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019, conseguenza quindi della chiusura o della restrizione della propria attività per le disposizioni sull’emergenza Coronavirus. Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’Isee.

Il lavoro agile

Per i lavoratori del privato affetti da gravi e comprovate patologie, con una ridotta capacità lavorativa, è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile.

I datori di lavoro sono tenuti ad autorizzare questa modalità dipendenti che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità ospitata in uno dei centri riabilitativi chiusi dal provvedimento. Se il familiare con disabilità fosse un minore la modalità di lavoro agile non può essere rifiutata, a meno che sia incompatibile con le caratteristiche dell’impresa.

Il lavoro agile è invece già la modalità ordinaria delle prestazioni lavorative nelle pubbliche amministrazioni.

I permessi retribuiti

Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa viene incrementato di dodici giornate per i mesi di marzo e aprile 2020.

La proroga dei termini di previdenza e assistenza

A partire dal 23 febbraio e fino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’Inps e dall’Inail è sospeso di diritto.

Le misure straordinarie di sostegno per le imprese

Piccole e medie imprese

Le Pmi potranno avvalersi di misure di sostegno finanziario dello Stato, fino al 33% dei prestiti erogati per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020.

A questo si aggiungono i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i cui contratti sono prorogati, assieme ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni.

Per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.

Il Fondo di garanzia alle imprese

Per 9 mesi dal provvedimento lo Stato fornirà una garanzia per prestiti fino a 5 milioni di euro per investimenti e ristrutturazioni di situazioni debitorie, nel rispetto delle garanzie e dei limiti previsti dal provvedimento stesso.

Supporto alla liquidità delle imprese

Per le imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell’emergenza, Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere liquidità, anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, tramite banche e altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito. La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti SpA fino ad un massimo dell’80% dell’esposizione assunta.

Le misure finanziarie di sostegno

 Nel caso una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, può trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate.

Il Fondo Made in Italy

Il provvedimento istituisce anche un fondo da ripartire per la promozione integrata presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. L’obiettivo è quello di potenziare gli strumenti di promozione e di sostegno all’internazionalizzazione del “sistema Paese”, tra i quali il piano straordinario di sostegno al made in Italy realizzato tramite l’Ice.

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