Operatori sanitari contro l’obbligo vaccinale, il Tar: ricorso inammissibile

20 Dicembre 2021

Il Tar della Valle d’Aosta rimanda al mittente, “per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo”, il ricorso presentato da 33 operatori sanitari contro l’Usl della Valle d’Aosta rispetto all’obbligo di vaccinazione anti Covid-19. E’, in estrema sintesi, il contenuto della sentenza pubblicata oggi, lunedì 20 dicembre, che fa seguito alla discussione nel merito dell’impugnazione, avvenuta nell’udienza tenutasi di martedì scorso.

La disposizione oggetto dell’opposizione, nello stabilire che i sanitari “sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da Sars-CoV-2”, agli occhi dei magistrati introduce “un obbligo generalizzato per gli esercenti le professioni sanitarie”. Si tratta – si legge ancora – “di un obbligo vaccinale previsto immediatamente dalla legge senza alcuna intermediazione del potere amministrativo”.

Oltretutto, è il parere della presidente del Tar Silvia La Guardia e dell’estensore Carlo Buonauro, “in nessun modo” gli atti impugnati (tutti i provvedimenti aventi ad oggetto l’obbligo vaccinale anti Covid resi dall’Usl della Valle d’Aosta) “possono comprimere il diritto alla salute dei ricorrenti”. Non possono farlo, perché “nel suo aspetto oppositivo il diritto alla salute come diritto fondamentale è incomprimibile dal potere amministrativo”.

Dei firmatari del ricorso, 11 risultavano dipendenti Usl e i restanti erano operatori privati. Categorie di appartenenza diverse, che la sentenza considera entrambe, ricordando come “il sanitario che rifiuta di sottoporsi alla vaccinazione” deve “essere adibito a mansioni anche inferiori che non comportino il contatto con il pubblico” e, “ove ciò non sia possibile”, va “sospeso dal lavoro senza retribuzione”. Una previsione che “opera evidentemente nei confronti dei sanitari del settore pubblico e privato”.

In entrambe le ipotesi, “ci si avvede del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo”. I ricorrenti potranno quindi riproporre il giudizio al Tribunale. La sentenza dispone tuttavia la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

L’antefatto

Sono arrivati anche in Valle d’Aosta – come in diverse altre regioni italiane – i primi ricorsi al Tribunale amministrativo regionale, riguardanti l’obbligo di vaccinazione anti Covid-19 per il personale sanitario.

Il dato è emerso da una delibera del neo Commissario Usl Uberti attraverso la quale sono stati nominati gli avvocati che si occuperanno della difesa dell’Azienda al Tar.

Il ricorso – si legge nell’atto –, chiede “l’annullamento, previa sospensione, di tutti i provvedimenti aventi ad oggetto l’obbligo vaccinale anti Covid per gli esercenti le professioni sanitarie resi dall’Azienda Usl della Valle d’Aosta”, ed è stato presentato da 33 operatori sanitari, 11 dei quali sono dipendenti Usl, mentre i restanti sono invece operatori sanitari privati.

“Provvedimenti” che non significano “sanzioni”, dal momento che l’Azienda prosegue nell’operazione di moral suasion nei confronti degli operatori non ancora vaccinati, che ammontano a 243 persone secondo i dati resi noti la settimana scorsa, ma 175 dei quali hanno un’indicazione medica. Stando alle cronache nazionali – il dato era riportato dal quotidiano online Il Post martedì scorso, 24 agosto – tutti i ricorsi degli operatori sanitari non vaccinati sono stati finora respinti.

“Abbiamo dato ancora tempo per le vaccinazione al personale – spiega il Commissario Usl Massimo Uberti –, ma il ricorso si fonda sulla legittimità stessa dell’obbligatorietà vaccinale, per la quale si è reso necessario, da parte nostra, individuare i legali per la difesa”.

L’altro caso esaminato dal Tar

Restando in tema di opposizione all’obbligo vaccinale, negli scorsi giorni il Tar della Valle d’Aosta aveva affrontato il caso di una psicologa che chiedeva l’annullamento della sospensione dal servizio, scattata per non essersi sottoposta alla somministrazione del siero. I giudici hanno respinto l’istanza cautelare chiesta dalla professionista, segnalando nell’ordinanza emessa che “si deve ritenere prevalente la tutela della salute pubblica in ragione del vincolo di solidarietà, cardine del sistema costituzionale”.

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