Coronavirus, scatta l’obbligo di mascherine e guanti per fare la spesa

Con l’ordinanza emessa oggi, dunque, scatta l’obbligo di indossare la mascherina quando si entra in un negozio e anche i guanti, quando ci si reca ad un mercato (o “analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari “) al chiuso o all’aperto.
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Società

“E’ disposto l’obbligo per tutti gli esercizi commerciali, anche all’aperto, di ammettere e far circolare solo i soggetti dotati di mezzi protettivi idonei che garantiscano la copertura di naso e bocca”. Con l’ordinanza emessa oggi, dunque, scatta l’obbligo di indossare la mascherina quando si entra in un negozio e anche i guanti, quando ci si reca ad un mercato (o “analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari “) al chiuso o all’aperto.

Già, perché la “questione mercati” non è affatto chiusa. Pur dicendosi contrario, ieri in conferenza stampa, e annunciando misure drastiche, con il documento di oggi Testolin non pone un divieto netto. Anzi. Nell’ordinanza, infatti, si legge che è “vietato l’esercizio dell’attività di commercio nella forma di mercato all’aperto e al chiuso o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari se non nei Comuni in cui sia adottato dai Sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti”, che preveda almeno alcune condizioni minimali.

Quali sono? Una perimetrazione, nel caso si tratti di mercati all’aperto, “ma anche la presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita; la sorveglianza pubblica o privata che verifichi le distanze sociali pari ad almeno un metro ed il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell’accesso all’area di vendita”. E ovviamente, come già detto, “per i venditori ed i compratori che possono venire a diretto contatto con i prodotti, l’uso obbligatorio di guanti monouso e mascherine o di mezzi protettivi idonei che garantiscano la copertura di naso e bocca”.

Novità anche per le attività di ingegneria civile (codice Ateco 42, ad eccezioni 42.91, 42.99.01 e 42.99.09) e di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni (43.2), che ora possono essere svolte “a condizione che all’interno del cantiere non siano impiegati contemporaneamente più di 5 addetti, oltre a tecnici, progettisti e fornitori, e che tutti indossino adeguati dispositivi di protezione individuali”.

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