Azzardopatia, il Consiglio di Stato conferma la revoca di una licenza “videolottery”

Si tratta dell’autorizzazione dello “Slot Café”, in regione Amérique a Quart. L’annullamento, da parte della Questura, era scattato il 21 ottobre 2021, in applicazione della legge regionale contro la ludopatia.
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Cronaca

E’ legittimo il provvedimento con cui, il 21 ottobre 2021, la Questura di Aosta ha revocato la licenza “videolottery” dello Slot Café, in regione Amérique a Quart. Si tratta della conclusione raggiunta, nelle scorse settimane, dal Consiglio di Stato. I giudici del massimo organo amministrativo hanno infatti rigettato il ricorso con cui la MGroup S.r.l. di Gianluca Mancuso, che gestisce il locale, impugnavano la sentenza del Tar del 10 giugno 2022, che aveva confermato la correttezza del decreto di ritiro dell’autorizzazione.

La licenza era stata annullata sulla base della legge regionale contro la ludopatia (la n. 2 del 2019), che stabilisce l’impossibilità, per le “sale vlt” (ad accumulo progressivo nazionale), di sorgere entro una raggio minimo di distanza da una serie di obiettivi sensibili (scuole, sportelli bancari, associazioni, ecc…). Nella fattispecie, la delibera che li individuava era stata adottata dalla Giunta comunale di Quart nel 2020. Ricorrendo, l’imprenditore (che, per un analogo provvedimento, ha perso anche la licenza per l’altro locale gestito, in via Chambéry ad Aosta) aveva sollevato due tipi di censure.

Da un canto, sosteneva l’illegittimità del provvedimento di revoca, in ragione della sua “ritenuta difformità e del suo ritenuto contrasto rispetto alle istruzioni impartite alla Questura secondo le indicazioni del Ministero dell’Interno”. Dall’altro, sollevava l’esistenza, nell’annullamento della licenza, di “vizi derivanti dalla natura incostituzionale delle previsioni normative della legislazione regionale valdostana”, che avrebbero “sortito l’effetto di azzerare tutte le case da gioco tranne il Casinò di cui la stessa Regione è azionista”.

Sul primo aspetto, il collegio giudicante (presieduto da Pierfrancesco Ungari) ha ritenuto che “lo specifico provvedimento impugnato risulta debitamente motivato dalla sussistenza di una precisa ed oggettiva circostanza territoriale”, individuata nella “distanza inferiore al minimo previsto rispetto ad un ‘punto sensibile’, del quale neppure l’appellante disconosce l’esistenza e la distanza dai propri locali”, ed “espressamente prevista come ostativa dall’ente locale in conformità alle previsioni di un atto normativo regionale”.

Sull’eventuale illegittimità, anche costituzionale, della normativa regionale di riferimento, il Consiglio di Stato osserva che la legge regionale contro l’azzardopatia, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non rende impossibile il gioco lecito sull’intero territorio regionale, ma consente “solo di individuare distanze minime da singoli punti motivatamente ritenuti particolarmente ‘sensibili’ in relazione al contrasto della ludopatia e all’ordinato assetto del territorio” su diversi piani: sicurezza, viabilità, inquinamento acustico e disturbo della quiete pubblica.

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