Azzardopatia, per il Consiglio di Stato legittima la revoca della licenza dello “Slot café”

Confermata la sentenza del Tar che aveva bocciato il ricorso della “Mgroup Srl”. Il Consiglio Valle si accinge tuttavia ad una revisione degli obiettivi sensibili, con una variazione che appare rendere la norma meno stringente.
Slotcafé
Cronaca

Dopo il “no” alla richiesta urgente di sospensiva, pronunciato nello scorso luglio, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da Gianluca Mancuso della società “Mgroup Srl”, che gestisce la sala giochi “Slot Café” di via Chambéry ad Aosta, contro la revoca della licenza “videolottery” operata dalla Questura. I giudici hanno così confermato la sentenza del Tar della Valle d’Aosta del giugno 2020, che aveva stabilito in primo grado la legittimità del provvedimento impugnato, stabilendo però il diritto del titolare del locale ad un indennizzo.

La revoca era scattata il 23 settembre 2019, sulla base delle norme regionali contro la ludopatia, che stabiliscono una distanza minima delle sale vlt da una serie di obiettivi, considerati “sensibili”, per la loro frequentazione o natura. Nella fattispecie, la scuola per l’infanzia “Salvador Allende” di via Lys si trova a 81 metri dallo “Slot Café”, mentre la legge stabilisce che la distanza in linea d’aria debba essere almeno di 500 metri. La normativa regionale era entrata in vigore il 1° giugno 2019 e, assieme a quella dello “Slot Café”, nella regione erano saltate altre sette licenze “videolottery”.

Secondo il ricorrente, il provvedimento della Questura era viziato dal fatto che “l’intervento della amministrazione si sarebbe dovuto estrinsecare come annullamento e non già come revoca” della licenza. Per il Consiglio di Stato, tuttavia, tale argomento non è fondato, giacché l’atto è stato “determinato da un diverso apprezzamento dovuto alla normativa regionale sopravvenuta la quale, come detto, ha anticipato il venir meno della licenza”.

Anche i giudici del massimo grado amministrativo ritengono poi vada “confermato il capo di sentenza” del Tar “che ha riconosciuto”, nei confronti di Mancuso, “l’obbligo dell’indennizzo sull’amministrazione, anche con riguardo ai criteri utilizzati per la sua liquidazione”. In questo senso, era stata l’indicazione del tribunale aostano, l’entità è “stata definita dallo stesso legislatore che ha parametrato detta misura ‘al solo danno emergente’” riportato dal titolare.

Quanto ad alcuni dubbi sollevati dal ricorrente, il Consiglio di Stato ricorda come la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionaleha anche dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità della legislazione regionale” della Valle d’Aosta in materia, in ragione della “copiosa giurisprudenza” della Corte costituzionale che negli ultimi anni ha “reiteratamente evidenziato la legittimità delle normative regionali proprio in ragione della tutela del prevalente interesse alla salute e del contrasto al fenomeno della ludopatia”.

Se il ricorso della Mgroup Srl trova così definizione conclusiva, la partita sulla ludopatia, per il legislatore regionale, resta aperta e, anzi, all’orizzonte si profila una variazione della norma, che appare renderla meno stringente. Nel disegno della “Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale per l’anno 2021”, che il Consiglio Valle esaminerà prossimamente, è infatti contenuta una revisione della definizione degli “obiettivi sensibili”. Nella nuova formulazione del testo, spariscono gli sportelli bancomat.

Inoltre, viene previsto che il divieto di aprire sale gioco nel raggio di 500 metri da “strutture culturali, ricreative o sportive, nonché da strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale e da strutture ricettive per categorie protette” valga solo se queste sono di natura pubblica, mentre ad oggi era in vigore in senso assoluto, cioè anche per quelle gestite da privati. Al momento, il testo è stato esaminato da tre commissioni consiliari e prosegue il suo iter verso l’aula.

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