Comune di Aosta, il Tar annulla l’aggiudicazione dell’appalto rifiuti

L’appalto della raccolta dei rifiuti e di igiene urbana del Capoluogo, che ora tornerà alla stazione appaltante per ulteriori verifiche, era stato assegnato a De Vizia Transfer SpA. A ricorrere era stato l'attuale gestore, la ditta Quendoz Srl.
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L’aggiudicazione dell’appalto della raccolta dei rifiuti e di igiene urbana del Comune di Aosta alla De Vizia Transfer SpA è stata annullata.

Il Tribunale amministrativo della Valle d’Aosta si è pronunciato, lo scorso 16 marzo, e ha accolto il ricorso principale presentato dalla ditta Quendoz srl, che ha ancora il servizio in proroga, per la gara nel quale la società di Jovençan era giunta seconda.

Gara che – dopo un lunghissimo iter tra le mura comunali, chiuso poi in Commissione all’insegna della condivisione -, aveva avuto un “intoppo” sin da subito, da quando cioè alla ditta torinese, aggiudicataria, era stata contestata un’offerta “anormalmente bassa”.

Quendoz aveva ricorso, tra le altre, perché “a fronte dell’autodichiarazione della controinteressata contenente l’elencazione delle sentenze emesse nei confronti dei soggetti della società, dei procedimenti penali risultanti pendenti e di altri fatti potenzialmente di interesse per la valutazione di condotte rilevanti a fini escludenti, aveva il dovere di valutare in concreto l’integrità e affidabilità del concorrente, ma si era invece limitata a condurre una verifica sulla correttezza e completezza della documentazione esaminata”.

Verifica – quella sull’integrità e affidabilità della ditta torinese – che ora i giudici amministrativi chiedono alla stazione appaltante di effettuare. Non sarà invece necessaria l’esclusione tout court di De Vizia dalla gara, che chiedeva Quendoz nel ricorso presentato.

Nella sentenza del Tar – che accoglie il ricorso principale – si legge infatti che “il vizio riscontrato non comporta l’esclusione della controinteressata pretesa dalla ricorrente, ma la necessità di riedizione del potere di valutazione delle circostanze”, e che “tutti gli atti conseguenti debbono essere annullati affinché la Stazione appaltante esamini nuovamente il contenuto della dichiarazione della controinteressata e, anche attraverso un’eventuale attività istruttoria, esprima un motivato giudizio se i fatti ivi segnalati nel loro complesso minino o meno l’integrità e l’affidabilità del concorrente”.

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