Discarica di Chalamy, il Tar riapre ai rifiuti da fuori Valle

Accolti i ricorsi con cui le società proprietaria e gerente dell’impianto chiedevano l’annullamento della delibera della Giunta per limitare i conferimenti da altre regioni. Irricevibile il ricorso del comitato La Valle non è una discarica per contrastare l’apertura.
Scavo per la discarica Chalamy a Issogne
Cronaca

Le società proprietaria (Cape Srl) e gerente (Dimensione Green Srl) della discarica in via di realizzazione a Chalamy di Issogne si aggiudicano la partita al Tar della Valle d’Aosta. I giudici amministrativi – con sentenze pubblicate oggi, martedì 6 luglio – hanno accolto i rispettivi ricorsi, annullando la delibera della Giunta regionale del 17 marzo 2020 che revocava parzialmente l’autorizzazione rilasciata per l’impianto, relativamente alla gestione di rifiuti speciali provenienti da altre regioni.

Le radici della bocciatura nella pronuncia della Consulta

La decisione è conseguente alla pronuncia della Consulta dello scorso aprile, che aveva dichiarato l’incostituzionalità della legge approvata dal Consiglio Valle nel febbraio 2020, per rispondere alle preoccupazioni di cittadini e comitati sull’impianto della basa Valle. Considerando che la delibera impugnata – è scritto nelle sentenze – “si fonda esclusivamente sulla novella legislativa” che era stata introdotta dalla norma regionale, i ricorsi vanno accolti giacché la Corte costituzionale “ha sottolineato che la restrizione del conferimento dei rifiuti speciali nelle discariche per inerti cozza con i criteri” dettati dalle disposizioni europea e statale, che “non possono essere modificati dalla normativa regionale”.

Inoltre, continua il ragionamento dei magistrati amministrativi, la decisione della Consulta ha ribadito “come le regioni non possono individuare tetti percentuali di trattamento dei rifiuti speciali provenienti da altre regioni”. In entrambi i giudizi si era costituita l’amministrazione regionale. Oltre ai ricorsi di Cape Srl e Dimensione Green Srl, il Tar ha deciso anche su quello presentato – con interesse opposto – dal comitato La Valle non è una discarica, forte di una petizione sottoscritta da oltre 13mila cittadini contro l’apertura dell’impianto.

Il ricorso del Comitato: irricevibile e inammissibile

I giudici lo hanno dichiarato, per buona parte degli atti impugnati, irricevibile e, quanto al più recente provvedimento contestato, inammissibile. L’opposizione del Comitato riguardava una serie di atti che, dagli anni ’90, hanno riguardato la localizzazione della discarica, l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio della stessa, la sua riclassificazione (e l’autorizzazione a ciò conseguente, emessa nel 2014), nonché la parte della deliberazione della Giunta regionale del 2020 che consentiva la presentazione di un nuovo progetto per il trattamento di una categoria di rifiuti.

Il Comitato doveva opporsi prima

L’irricevibilità è stata affermata dal Tar in ordine agli atti “antecedenti la costituzione del Comitato” (avvenuta nel novembre 2019), per “un duplice ordine di considerazioni”. Da un canto, “per la da tempo intervenuta inoppugnabilità di tali atti, pubblicati all’albo dell’amministrazione regionale”. D’altro canto, perché dall’esame della documentazione di ricorso, emerge che “già dal novembre 2019 il Comitato era a conoscenza dell’esistenza e lesività degli atti impugnati”, dato da cui deriva che “aveva l’onere di proporre tempestiva impugnazione”.

Quanto all’unico atto successivo alla nascita di La Valle non è una discarica, cioè la deliberazione della Giunta del 2020, il ricorso è per i giudici “inammissibile poiché la stessa, nella parte impugnata, è priva di un’autonoma valenza lesiva”. Per il Tar – considerati anche gli effetti del pronunciamento della Corte costituzionale (e dell’accoglimento dei ricorsi di Cape Srl e Dimensione Green Srl) – “l’eventuale annullamento in parte” della delibera “non arrecherebbe al Comitato alcun concreto vantaggio”.

L’irricevibilità sollevata dalla Regione

La Regione, costituitasi anche in questa causa, aveva sollevato in udienza varie eccezioni preliminari, riguardanti il difetto di legittimazione attiva e di interesse del raggruppamento di cittadini presieduto da Elvis Francisco (secondo i legali di piazza Deffeyes, il Comitato non presenta “quelle caratteristiche che gli consentirebbero di farsi promotore della salvaguardia di interessi diffusi, essendo sorto ad hoc per contrastare una singola iniziativa in mancanza di un pregiudizio concreto, immediato ed attuale”), nonché l’irricevibilità del ricorso. Quest’ultimo argomento, in particolare, aveva suscitato una dura presa di posizione di La Valle non è una discarica nei confronti del Consiglio Valle, che non ha però scalfito il ragionamento dei magistrati chiamati a decidere.

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